La serrata per fini non contrattuali

L’art. 503 del codice penale disciplina il reato della serrata per fini non politici.

Come indicato dal titolo del presente paragrafo, andremo ad analizzare una particolare fattispecie di reato che inerisce strettamente alla materia giuslavoristica, attenendo alla cosiddetta serrata.

La norma in oggetto, si riferisce al caso in cui il datore di lavoro, o i lavoratori, commettono uno dei fatti indicati negli articoli precedenti. La condotta così individuata deve essere connotata dal fine politico.

L’articolo precedente è stato abrogato dalla Corte Costituzionale ancora diversi anni fa’. In ogni caso, lo stesso disciplinava i reati di serrata e sciopero per fini contrattuali. Com’è noto, dette condotte sono pacificamente lecite oggigiorno.

Oltre al già richiamato intervento del Giudice delle Leggi, rileva l’ulteriore censura di legittimità evidenziata dalla Suprema Corte nel 1974. Con la pronuncia n. 290 è stata altresì decretata l’illegittimità della norma nella parte in cui punisce lo sciopero politico.

La Corte ha, infatti, differenziato il fine con cui detto sciopero può essere considerato lecito o meno:

sciopero polito illecito – quello diretto a sovvertire l’ordinamento o a limitare l’esercizio dei poteri;

sciopero politico lecito – quello diretto a tutelare valori base della Costituzione che possono essere soddisfatti con atti di governo o atti legislativi.

Caratteri specifici della norma che vieta la serrata politica.

Gli osservatori ritengono che sia configurabile il reato solamente nel caso in cui l’abbandono del posto di lavoro riguardi una pluralità di lavoratori.

Come si evince, pertanto, l’oggetto giuridico tutelato dalla norma in analisi è l’economia nazionale. Il reato è caratterizzato, inoltre, da un dolo specifico che è, appunto, il fine politico che porta a muovere il reo.

Se, da un lato, la consumazione del reato si ottiene con la sospensione del lavoro, non si può escludere, dall’altro, che il delitto in esame possa concorrere con altri reati eventualmente commessi in occasione della serrata (si pensi, alla violenza privata oppure al danneggiamento).

Avv. Jacopo Marchini