LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE REVOCATORIA

In quanto si prescrive l’azione revocatoria?

L’articolo 2901 c.c. dispone che:

“Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atti anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.

L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquisiti a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.

Quando il debitore si spoglia dei propri beni, dandolo in donazione, questi possono essere revocati dal creditore solamente se dimostra che il residuo del patrimonio del debitore non è sufficiente a garantirlo.

Nel caso in cui invece ci siano altri beni pignorabili, non è possibile la revocatoria, della donazione sebbene posta propria con lo scopo di sottrarre un bene al possibile pignoramento dei creditori.

La revocatoria deve essere intrapresa entro 5 anni da quando l’atto di donazione è stato trascritto nei pubblici registri. Pertanto, la prescrizione dell’azione revocatoria è quinquennale.

Erroneamente spesso si ritiene che il creditore possa esercitare l’azione revocatoria solamente nel momento in cui abbia un titolo esecutivo definitivo, ossia una sentenza non più impugnabile.

Invece la legge permette al creditore di avviare l’azione revocatoria anche se ancora il suo credito non è certo.

Durante il primo anno successivo alla donazione, il creditore non è tenuto a proporre l’azione revocatoria, ben potendo pignorare il bene anche se oramai trasferito ad un altro soggetto.

La notifica dell’atto di citazione interrompe la prescrizione. All’esito della causa, se il giudice revoca la donazione, l’immobile inizialmente può essere ignorato dal creditore che ha agito ma non anche dagli altri che non hanno avviato la revocatoria.

Cosa succede invece se si vende la casa e non la si dona?

Se invece di donare l’immobile, il debitore lo vende, il termine di prescrizione della revocatoria resta sempre di 5 anni, ma in tal caso il creditore deve dimostrare:

  • Che il debitore ha agito con il proposito di frodare il creditore;
  • Che il terzo acquirente era consapevole del proposito del debitore di frodare il creditore;
  • La seconda condizione rende più difficile la revocatoria della vendita rispetto a quella della donazione. Ma nel caso in cui si tratti di una vendita fittizia, allora rivivono le stesse regole della donazione. Pertanto il creditore dovrà dimostrare solamente il primo dei due requisiti e non anche il secondo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER