IL RITARDO AEREO

Conseguenze del ritardo aereo

Corte di Giustizia UE, sez. III, sent. n. C-274/16 del 7 marzo 2018

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza in oggetto ha risolto tre questioni pregiudiziali ed ha disposto che, in merito alla competenza giurisdizionale, in caso di volo aereo con coincidenza, costituisce luogo di esecuzione ai sensi della normativa Europea, il luogo di arrivo del secondo volo, nel caso in cui il trasporto sia effettuato da due differenti vettori ed il ricorso per il risarcimento del danno da ritardo sia fondato su un problema originato sul primo di tali voli.

Il caso di specie:

I giudici si trovano davanti ad alcune cause riunite aventi per oggetti la richiesta di compensazione monetaria per il ritardo prolungato del volo e per il negato imbarco.

In tutti i casi oggetto di esame della Corte, i passeggeri, con una sola prenotazione, avevano prenotato un volo diretto in Germania, con partenza dalla Spagna e con scalo in un paese comunitario.

I passeggeri, convenivano in giudizio, in Germania, la compagnia aerea del primo volo, che aveva causato il ritardo e determinato la perdita della coincidenza.

Tuttavia, il giudice tedesco, dubitando della propria competenza territoriale, aveva sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, con riguardo all’interpretazione dell’articolo 7, punto primo, lettera b) del Regolamento UE 1215/2012; dell’art. 5 punto 1 lettera a) del Regolamento CE 44/2001; dell’art. 5 punto 1 lettera b) del Regolamento CE 44/2001.

V. anche

Il Regolamento UE n. 1215/2012 (Regolamento Bruxelles I bis), riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Invece, il Regolamento CE n. 261/2004 si occupa delle regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo del volo.

In base all’art. 267 del TFUE, la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati, e sulla validità e sull’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni dell’UE.

Il rinvio pregiudiziale ha il fine di garantire l’uniformità di interpretazione del diritto comunitario, quindi se vi è un dubbio circa l’interpretazione di una norma UE, è necessaria una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia.

V. anche

Nel caso in esame, i giudici tedeschi hanno sottoposto le seguenti questioni alla Corte, per valutare se: nella nozione di “materia contrattuale” possa rientrare anche il diritto alla compensazione pecuniaria fatto valere nei confronti di un vettore aereo che non sia controparte contrattuale del passeggero; e se nella nozione di “luogo dell’esecuzione” possa intendersi la destinazione del passeggero, anche se il problema si sia manifestato nella prima parte del viaggio e l’azione giudiziaria si sia manifestata nei confronti del primo vettore.

L’articolo 5 del Regolamento n. 44/2001 stabilisce che la persona domiciliata sul territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) in materia contrattuale, innanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

2) il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

L’articolo 7 del Regolamento n. 1215/2012 dispone che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato in materia contrattuale, innanzi all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.

Invece, il Regolamento n. 261/2004 stabilisce i diritti minimi dei passeggeri in caso di: negato imbarco a passeggeri non consenzienti; di cancellazione e di ritardo del volo; inoltre prevede anche il diritto ad una compensazione pecuniaria e si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro.

La Corte di Giustizia sottolinea quali sono le caratteristiche di un contratto di trasporto aereo con coincidenza. Detti contratti prevedono l’obbligo, in capo al vettore aereo, di trasportare il passeggero da un punto A ad un punto C, facendo scalo in un punto B.

La decisione in oggetto riguarda la possibilità per i viaggiatori, che abbiano subito un ritardo, di agire presso il giudice sito nel punto C contro la compagnia aerea che li ha trasportati da A a B.

Ma vediamo quanto deciso dalla Corte:

Il problema rilevato dai giudici tedeschi, in riferimento alla competenza territoriale, concerne la circostanza che il collegamento aereo sia avvenuto attraverso due voli senza una significativa permanenza nell’aeroporto di scalo.

Il dubbio è se possa definirsi luogo dell’esecuzione dell’obbligazione il luogo di arrivo della seconda tratta qualora l’azione giudiziaria sia promossa contro il vettore della prima tratta e non già verso il secondo.

Ci si domanda anche se rientri nella materia contrattuale la richiesta risarcitoria formulata verso la compagnia aerea che non sia la controparte nel contratto di trasporto.

Secondo quanto sostenuto dai giudici comunitari, il fatto che l’azione sia promossa nei riguardi del vettore aereo che non è controparte, non assume nessun rilievo. La normativa stabilisce che:

“allorché un vettore aereo operativo, che non abbia stipulato un contratto con il passeggero, ottemperi alle obbligazioni previste da tale regolamento, si considera che esso agisca per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero”.

La Corte di Giustizia ha disposto che:

“la nozione di materia contrattuale include anche l’azione di un passeggero aereo diretta a ottenere una compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato di un volo con coincidenza, proposta sul fondamento del regolamento n. 261/2004, nei confronti di un vettore aereo operativo che non sia la controparte contrattuale del passeggero interessato. Costituisce il luogo di esecuzione di tale volo, il luogo di arrivo del secondo volo, qualora il trasporto sui due voli sia effettuato da due vettori aerei diversi e il ricorso per compensazione pecuniaria in ragione del ritardo prolungato di tale volo con coincidenza ai sensi del regolamento n. 261/2004 sia fondato su un problema verificatosi sul primo di detti voli, operato dal vettore aereo che non è la controparte contrattuale dei passeggeri interessati”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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