ADDEBITO INPS ED ACCERTAMENTO FISCALE

Nullo l’addebito Inps se emesso sulla base di un avviso di accertamento tributario impugnato

Deve ritenersi nullo l’avviso di addebito Inps emesso in base ad un avviso di accertamento tributario impugnato innanzi agli Organi della Giustizia Tributaria.

Il D.lgs. n. 241 e n. 462 del 1997 introduce nell’ordinamento i c.d. “accertamenti unificati”, e dispone che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver emanato l’avviso di accertamento deve trasmettere le informazioni raccolte all’INPS, che procede sulla base dei dati ricevuti dall’Agenzia delle Entrate, al recupero dei crediti in questione.

L’articolo 24 d.lgs. n. 46/99, al terzo comma dispone che:

“Se l’accertamento effettuata dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.

Il quarto comma statuisce invece che:

“In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 25”.

Il problema che ci si pone riguarda la portata applicativa dell’art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, ossia l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda è solamente quello emesso dall’ente previdenziale o rientra nell’applicazione anche l’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate?

V. anche

Gli Ermellini, con la sent. n. 8379 del 2014 hanno espresso il seguente principio di diritto:

“in materia d’iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento davanti all’autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.

Quindi si evince che se l’avviso di accertamento viene impugnato innanzi alla Commissione Tributaria, l’INPS non può riscuotere il proprio credito contributivo finché non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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