IL GRATUITO PATROCINIO E LA SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO

L’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio comporta solo, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 4, l’anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide  sull’operatività della regola per cui il soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali

La persona non abbiente che deve agire o difendersi in giudizio può farsi assistere da un avvocato a spese dello Stato, sempre che le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il soggetto sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, che non superi  € 11.493,82.

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A riguardo, importante tenere bene a mente l’art. 76, comma secondo, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, il quale prevede che se il richiedente convive con il coniuge o con altro familiare, il reddito computabile ai fini della ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo, da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

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In tema di patrocinio dei non abbienti, infatti, l’ammissione al beneficio comporta soltanto, ex D.P.R. n. 115 del 2002“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)”  art. 4, l’anticipazione delle spese da parte dello Stato, non incide, invece, sull’operatività della regola per cui il soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

In parole povere qualora il non abbiente ammesso al beneficio risulti in sentenza soccombente alle spese di lite della parte avversaria, l’importo liquidato non verrà anticipato dallo stato ma dovrà essere orrisposto direttamente dalla parte.

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Inoltre giurisprudenza oramai consolidata della Corte di Cassazione (Cass., Sez. 3, n. 24114 del 21-7-2016 ; Cass., n. 34541 del 2002 ; n. 44117 del 2011; n. 42918 del 2013) ritiene che l’ammissione al patrocinio non esplica influenza alcuna sulla eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo ciò previsto da alcuna norma.

Avv. Tania Busetto


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