AVVOCATI E LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL’ALBO IN LUOGO DELLA CANCELLAZIONE

Avvocati: la sanzione della cancellazione dall’albo, in quanto non più prevista dall’attuale  codice deontologico, è inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere comminata la sanzione della sospensione

Cassazione civile, SS. UU., Sentenza, 01-06-2018, n. 14131

Il nuovo codice deontologico forense non prevede più la sanzione della cancellazione dall’albo, sicchè, trattandosi di disciplina più favorevole per l’incolpato rispetto al regime previgente, quella sanzione non è più applicabile, giusta la L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore.

A riguardo si può citare anche la pronuncia n. 30993 del 27 dicembre 2017 con cui sempre le SS. UU. Cassazione civile hanno ritenuto che,

“in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo la L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5, recepito il criterio del favor rei, in luogo di quello del tempus regit actum, con la conseguenza che la sanzione della cancellazione dall’albo, in quanto non più prevista, è inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere comminata la sospensione dall’albo nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, anche ove in concreto superiore rispetto a quella dettata dal precedente, poichè, nel caso di successione di leggi, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa.”

Avv. Tania Busetto


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