DOPO L’ACCERTAMENTO BASATO SULLA QUANTITÀ DEL CAFFÈ CONSUMATO ORA ARRIVA QUELLO SULLA FARINA

Agenzia delle Entrate e l’accertamento analitico-induttivo operato nei confronti di un fornaio basato sulla quantità di  farina consumata

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza n. 21860 del 2018

Risale a qualche settimana fa la pronuncia della Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, n. 21130 del 2018, riguardante l’accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa di un barista, al quale veniva contestato di aver avuto maggiori ricavi non dichiarati in relazione all’attività di somministrazione di caffè. In tale occasione gli Ermellini avevano enunciato il seguente principio di diritto:

“Sia in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini IVA, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa, sempre che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicitàdel comportamento del contribuente. In siffatta ipotesi, pertanto è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA”.

La Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con la sentenza n. 21860 del 2018 è tornata sull’argomento, questa volta riguardante l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un fornaio, a seguito della contestazione di maggiori ricavi ai fini Irpef, Irap e Iva.

Vedi anche

Nello specifico gli venivano contestati maggiori ricavi pari ad euro 63 mila, e quindi un maggior reddito di impresa pari a 81 mila euro, in quanto secondo l’Agenzia delle Entrate l’uomo avrebbe venduto in nero quasi 20kg di pane. Tale calcolo era il prodotto della differenza tra i 79.500 kg di pane, derivati dall’utilizzo di 49.000 kg di farina acquistata, depurati dalla sfrido e 60.760 kg di pane conseguito all’impiego di 795 kg di lievito acquistato.

Vedi anche

La vicenda, arrivata sino in Cassazione ha trovato una battuta d’arresto, infatti gli Ermellini hanno chiarito che:

“Con l’accertamento analitico-induttivo l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.p.r.n. 600 del 1973 pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata; sicché essa possa essere considerata, nel suo complesso inattendibile, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER