BUONA FEDE CONTRATTUALE

NORME

Secondo l’art. 1325 c.c.:

il contratto deve essere eseguito secondo buona fede’

La buona fede è una regola di condotta che concorre a determinare il comportamento dovuto dalle parti nell’esecuzione del contratto.

Ciascuna parte, in base alla norma, è tenuto ad assumere un comportamento leale e corretto in relazione alle concrete circostanze di attuazione del contratto e si sostanzia nei doveri di avviso, informazione, solidarietà e protezione (nei confronti dei beni e della persona della controparte). L’obbligo di buona fede è stato riscontrato con riguardo all’esigenza del creditore necessaria al fine di consentire l’adempimento del debitore.

La violazione del principio di buona fede dà luogo a responsabilità contrattuale ex art. 1218 secondo il quale:

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e’ tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile’.

La buona fede si sostanzia in un obbligo generale di solidarietà che impone a tutte le parti del contratto di preservare gli interessi dell’altra, essendo tenuti i soggetti al compimento di tutti quegli atti materiali o giuridci che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nel limite, comunque, in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico.

Il creditore deve avere riguardo all’interesse del debitore e, al contempo, il debitore deve avere riguardo all’interesse del creditore nel rispetto del principio di solidarietà sancito dalla Costituzione che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi reciproci a prescindere dalle norme del contratto.

LA SENTENZA

Con sentenza del 2015 n. 6181 la Corte Cassazione ha affermato che :

in riferimento all’esecuzione di un contratto, ciascuna delle parti del rapporto contrattuale ha l’obbligo di agire in buona fede cooperando con l’altra parte in vista della realizzazione del comune intento perseguito con la conclusione del contratto, per cui, sotto tale profilo, anche la mera inerzia può costituire inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede. Ciò in quanto correttezza e buona fede, che operano con criterio di reciprocità costituiscono doveri giuridici autonomi a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto espressamente stabilito dalle norme.’…’La buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del ‘nemine leadere’, trovando tale impegno solidaristio il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico’

Avv. Elisa Bustreo


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