Articolo 391 octies c.p.p.: il fascicolo del difensore

Durante le indagini, il fascicolo del difensore, viene custodito nella cancelleria del giudice delle indagini preliminari. Terminata l’udienza preliminare il fascicolo del difensore andrà a confluire nel fascicolo del P.M.

 Il fascicolo del difensore è custodito durante le indagini presso la cancelleria del giudice delle indagini preliminari, all’esito dell’udienza preliminare, quando si avrà la certezza di andare al dibattimento, il fascicolo del difensore va a confluire nel fascicolo del pubblico ministero.

Quando parliamo di confluenza del fascicolo del difensore nel fascicolo del p.m, stiamo affermando che i due fascicoli si fondono giuridicamente anche se materialmente rimangono distinti.

L’articolo 391octies commi 1 e 2 hanno l’ambizione di risolvere il problema dell’accesso del difensore al giudice, vi sono due casi che corrispondono rispettivamente al primo e al secondo comma dell’art. 391octies c.p.p.: il caso in cui il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata, comma 1:

“ Nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito”.

Il caso in cui il giudice deve adottare una decisione senza l’intervento della parte privata, secondo comma :

“Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché, ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l’intervento della parte assistita”.

La norma mira a soddisfare un’esigenza di tipo preventivo, il difensore presume che il giudice possa adottare un provvedimento che non richiede la partecipazione dell’assistito e, in via preventiva presenta al giudice, depositando in cancelleria, gli elementi a discarico in modo che questi ne tenga conto.

Il difensore potrebbe avere interesse ad accedere al pubblico ministero, cioè a presentare direttamente gli elementi in suo possesso al p.m., la norma che prevede ciò è il quarto comma dell’art. 391 octies c.p.p.:

“Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito”.

Dott.ssa Bendetta Cacace