VIOLENZA SESSUALE ANCHE SE LA MOGLIE NON RIFIUTA ESPRESSAMENTE IL RAPPORTO


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In tema di violenza sessuale il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 44956 del 2019

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 44956 del 2019, ha ribadito che il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio partner non ha alcun valore scriminante nel caso in cui venga provato che la persona offesa abbia subito i rapporti sessuali a causa selle pregresse violenze e minacce poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compromissione della sua capacità di reazione per paura di conseguenze ulteriori.

Nel caso di specie l’imputato era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione per i reati di cui all’art. 81p c.p., art. 609-bis c.p., art. 609-septies c.p., comma 4 n. 4, art. 572 c.p. e art. 570 c.p., comma 2 n.2, per aver inferto alla moglie, durante tutto il periodo della convivenza, una serie di violenze, anche di natura sessuale, aggressioni fisiche, offese e minacce.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ricordato che, in tema di violenza sessuale

“il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando Sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali”.

L’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia è rappresentato dal compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un lasso di tempo prolungato, essendo sufficiente invece la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale.

Quindi, ai fini della configurabilità del reato abituale di maltrattamenti in famiglia, è richiesto

“il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima”.

Il reato in oggetto non è integrato solamente dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo ed offesa alla sua dignità.

Per quanto concerne invece l’elemento soggettivo del reato ex art. 572 c.p., esso richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona ad un’abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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