MANCATO VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO?


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No alla sospensione condizionale della pena per chi non adempie al versamento dell’assegno di mantenimento

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 47649 del 2019

Nel caso di specie il Procuratore della Repubblica aveva presentato ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado che aveva rigettato la sua richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa all’imputato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui agli artt. 3 legge 1 marzo 2006, n. 54, 12 sexies legge 1 dicembre 1970 n. 898, 570, secondo comma c.p.

Il giudice di merito aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ex art. 165 c.p.,

“subordinato al versamento di quanto stabilito dal Tribunale nella separazione consensuale, cioè alla ripresa degli obblighi di contribuzione stabiliti dal Tribunale nella separazione consensuale omologata”.

Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta, sottolineando come nella sentenza di separazione consensuale non vi era indicato alcun termine per l’adempimento dell’obbligazione al quale era stata subordinata l’applicazione della sospensione condizionale della pena.

Inoltre, secondo costante orientamento giurisprudenziale

“in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di obblighi, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere, qualora non sia stato fissato nel provvedimento, coincide con quello previsto dall’art. 163 c.p., ossia con quello durante il quale è sospesa l’esecuzione della sanzione irrogata, dopo il passaggio in giudicato della decisione”.

Nel caso di specie non era stato indicato il termine entro il quale l’imputato avrebbe dovuto adempiere all’obbligazione, inoltre la sentenza di condanna era divenuta esecutiva nel 2016, e pertanto l’obbligo ex art. 165 c.p. non poteva ritenersi inadempiuto, non essendo ancora trascorsi 5 anni dal passaggio in giudicato della stessa.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno concordato con il procuratore generale sul fatto che l’obbligo di versamento della contribuzione ai fini del mantenimento costituisce un’obbligazione specificatamente determinata con riferimento all’importo e ai termini periodici di versamento e, in ogni caso, riguarda un credito esigibile dalla persona offesa già prima della condanna.

Pertanto

“in caso di sospensione della pena condizionata al pagamento dell’assegno di mantenimento non va apposto alcun termine ulteriore, essendo l’imputato tenuto al versamento della contribuzione alle condizioni contenute nella sentenza civile”.

Il credito della persona offesa era già civilmente esigibile dalla persona offesa prima della condanna, quindi anche se nella sentenza di separazione consensuale non era indicato il termine per l’adempimento, il riferimento era costituito dal passaggio in giudicato della sentenza penale e non dopo il decorso dei 5 anni di cui all’art. 163 c.p., come ha indicato il giudice dell’esecuzione nel provvedimento impugnato.

L’obbligo al cui adempimento era subordinata la sospensione condizionale della pena, ai fini della revoca del beneficio stesso, era già rilevante prima della maturazione del termine quinquennale di cui all’art. 163 c.p., quindi al momento in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna.

In base all’articolo 165 del codice penale il giudice ha la facoltà di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal reato, stabilendo un termine entro il quale l’obbligazione deve essere adempiuta.

Tale termine

“per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca della sospensione della pena in sede esecutiva a norma dell’art. 674 c.p.p.”.

Con la pronuncia n. 27674 del 2013 si è precisato come

“in mancanza di fissazione di un termine per l’adempimento da parte del giudice della sentenza, l’adempimento dovrebbe avvenire entro o comunque subito dopo l’esecutività della sentenza, considerata l’immediata esigibilità dell’obbligazione”.

Secondo un primo orientamento, nel caso in cui non sia stato fissato il termine per il pagamento della provvisionale, cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, soccorre quello del passaggio in giudicato della sentenza.  Secondo opposto orientamento invece, il termine per l’adempimento, ove non indicato in sentenza, coincide con quello previsto dall’art. 163 c.p., durante il quale è sospesa l’esecuzione della sanzione irrogata, ossia cinque o due anni a seconda che la condanna sia stata inflitta per delitto o per contravvenzione, decorrenti dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

La Corte di Cassazione in definitiva ha chiarito che non può essere concessa la sospensione condizionale della pena a chi non riprende immediatamente a versare l’assegno di mantenimento, così come disposto dalla separazione consensuale omologata dal giudice.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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