UN’INTERESSANTE SENTENZA SUL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITÀ

Il padre ha diritto di vedere la figlia molto piccola anche durante la settimana o solamente a week-end alterni?

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 9764 del 2019

Nel caso di specie, sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano affidato la minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, stabilendo che il padre potesse vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo, a fine settimana alterni, ossia una volta ogni quindici giorni.

L’uomo nel ricorrere in Cassazione lamenta la violazione degli artt. 337-ter c.c. e 132 c.p.c. nonché gli artt. 2, 3, 29 e 39 della Costituzione per violazione del diritto alla bigenitorialità.

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non avrebbe previsto tempi di permanenza infrasettimanali della figlia presso lo stesso e quindi di frequentazione con la minore in misura tendenzialmente paritaria rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario, così da permettere, nella congrua assiduità dei rapporti, anche l’esercizio della comune responsabilità genitoriale.

La domanda che ci si pone è se la tenera età della minore sia di ostacolo o meno all’incremento del tempo di frequentazione con il padre.

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione, ha ricordato che è stato già più volte affermato che:

“nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio di bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione”.

Gli Ermellini, con le sentenze n. 12954 del 2018 e 24683 del 2013 hanno specificato che:

“la lettura riservata dalla giurisprudenza di legittimità al superiore interesse della prole, atteso il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, si è spinta a ritenere giustificata l’adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, nell’apprezzato loro carattere recessivo rispetto all’interesse preminente del minore”.

Anche la Corte di Strasburgo si è pronunciata in tal senso, chiamando le autorità nazionali ad adottare tutte le misure possibili al fine di far mantenere i legami tra genitori e figli;

“per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare e che delle misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’articolo 8 della Convenzione”.

Affinché le disposizioni contenute nell’art. 8 della Convenzione Edu siano correttamente rispettate non ci si deve limitare al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con questo, ma si devono includere l’insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere tale risultato, nella primaria esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano ad una rapida attuazione, in quanto il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni parentali.

Nel caso di specie i giudici di merito non hanno dato alcuna motivazione al fine di escludere una frequentazione infrasettimanale con il padre, nell’inosservanza del principio della bigenitorialità.

Per tali ragioni il ricorso presentato dal padre della minore merita accoglimento, non essendovi alcun elemento tale da negargli una frequentazione più assidua con la figlia.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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