TRUFFA MEDIANTE ACCREDITAMENTO DI DENARO SU POSTPAY


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Alcune precisazioni sul reato di truffa mediante accreditamento di somme di denaro su Postepay

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 49195 del 2019

L’articolo 640 del codice penale disciplina il reato di truffa e dispone che:

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7”.

La domanda che ci si pone è la seguente: nel caso di truffa mediante accredito di denaro su carta Postepay, quando si consuma il reato e, quale giudice è competente?

Nel caso di specie sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano condannato l’imputato per il reato ex art. 640 c.p., per aver posto in vendita su un noto sito di compravendita tra privati una consolle “PSP slim”, ricevendo dalla persona offesa la somma di euro 130 come ricarica su carta Postepay, senza tuttavia mai inviare il bene in questione.

Nel ricorrere in Cassazione l’imputato lamenta violazione di legge per essersi riconosciuta la sua responsabilità per aver ricevuto una ricarica sulla carta prepagata, non ritenuta adeguato mezzo di pagamento. Inoltre lamenta violazione di legge con riferimento alla competenza territoriale, per essere stato giudicato dal Tribunale di Cremona, luogo di residenza della persona offesa e, non dal Tribunale competente in considerazione del luogo in cui il reato era stato consumato ex art. 8 c.p.p.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato inammissibile il ricorso risultando indiscutibile che

“ricevendo l’accredito su carta di pagamento ricaricabile l’imputato ha ricevuto un profitto, nel caso di specie ingiusto, così perfezionandosi il reato ascrittogli, che aveva posto solo apparentemente in vendita la consolle per la cui cessione aveva ricevuto l’importo predetto sulla carta Postepay”.

È proprio tale accredito a rendere manifestamente infondata anche l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice.

“Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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