SUL PRELIEVO EMATICO PER ALCOLTEST


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In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria si sensi dell’art. 186 c.d.s. comma 5

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 49898 del 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha chiarito che anche il paziente, giunto in pronto soccorso in codice rosso ha diritto di essere informato circa la possibilità dell’assistenza del proprio difensore prima del prelievo ematico per l’effettuazione dell’alcoltest.

Nel caso di specie l’imputato era giunto al pronto soccorso in codice rosso in seguito ad un incidente stradale, nel quale aveva riportato diversi traumi e nell’immediatezza aveva riferito ai sanitari di aver assunto alcolici ma non stupefacenti, prestando il proprio consenso al prelievo ematico per la ricerca di sostanze da abuso.

Nel ricorrere in Cassazione si lamenta il mancato avviso del diritto di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. c.p.p., la cui violazione determina una nullità ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 178 c.p.p. lett. c) e art. 356 c.p.p.

Secondo la tesi espressa dal Procuratore generale nell’ambito di un accertamento svolto all’interno di un protocollo medico-sanitario non è necessario informare il paziente della possibilità di farsi assistere da un legale.

La decisione impugnata aveva ricostruito il fatto in maniera differente rispetto a quello preteso dal ricorrente, affermando l’inutilizzabilità degli esami svolti presso il pronto soccorso, subito dopo l’incidente stradale, non essendo stato dato il dovuto avviso di farsi assistere da un difensore.

La Corte afferma che la necessità di attuare un protocollo sanitario comprendente anche analisi sulla presenza di alcool e stupefacenti nel sangue deve essere esclusa a fronte delle lesioni di tipo ortopedico riportare dall’imputato.

Accertato che la verifica della presenza nel sangue di alcool e sostanze stupefacenti era intervenuta su richiesta esclusiva della polizia giudiziaria gli Ermellini hanno correttamente ritenuto l’obbligatorietà dell’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. e la conseguente inutilizzabilità degli esiti, in assenza dell’adempimento di legge.

Infatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria si sensi dell’art. 186 c.d.s. comma 5”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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