TEMPO DI VACANZE: L’ ORGANIZZAZIONE RISPONDE PER LA VACANZA ROVINATA

Il Tour operator deve risarcire i danni subiti dal viaggiatore, anche nel caso in cui la responsabilità per il danno da vacanza rovinata sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi; ciò è quanto precisato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17724 del 2018.

Nel caso di specie i ricorrenti avevano citato in giudizio la compagnia di viaggi in quanto, avendo acquistato un pacchetto di viaggi da una nota azienda, durante la vacanza il loro bagaglio era stato smarrito ed erano stati costretti a rientrare ante tempo.

La vicenda è giunta in Cassazione, dove gli Ermellini hanno accolto il ricorso dei due danneggiati, sottolineando che all’epoca dei fatti di causa, la materia era normata dal D.Lgs. n. 111/95, attuativo della terza Direttiva 90/314/CEE, abrogato poi dal D.Lgs. n. 206/2005.

Con il D.Lgs. n. 111/95 si è regolamentato il fenomeno del “viaggio vacanza tutto compreso”, connotato da “finalità turistica”. L’oggetto della controversia, pertanto deve essere ricondotto, all’applicazione del secondo comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 111 del 1995.

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Tale norme di riferimento dispone che per il mancato esatto adempimento della complessiva prestazione acquistata,

“l’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5531 del 2008 aveva già affermato, in un caso simile a quello in oggetto, che

“l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005, è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.”.

Inoltre nelle sentenze di Cassazione n. 22619 del 2012 e 25369 del 2009 si è precisato che

“sia il venditore che l’organizzatore di viaggi “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore.”

Dott.ssa Benedetta Cacace


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