SULL’UTILIZZO ILLECITO DELL’IMMAGINE ALTRUI


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Abuso dell’immagine altrui se si pubblicano in rete foto senza il previo consenso dell’interessato

Tribunale di Bari, prima sezione civile, sentenza n. 6359 del 2019

Il Tribunale di Bari è intervenuto per rammentare che la pubblicazione sui social network di fotografie, senza il consenso dell’interessato, integra un abuso dell’immagine altrui.

Nel caso di specie il ricorrente aveva domandato la cessazione della condotta con cui la convenuta abusava della sua immagine e di quella dei suoi figli, perpetrando la pubblicazione di circa mille fotografie sul proprio profilo Facebook.

La condotta della convenuta integra un abuso dell’immagine altrui con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la cessazione della condotta abusiva e, pertanto, la cancellazione dal profilo Facebook della donna delle fotografie che ritraggono il ricorrente ed i suoi figli minori.

Deve affermarsi in linea generale che

“la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine, ex art. 10 c.c. e art. 96 l. 633/1941, sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza ex art. 6 del Regolamento UE 2016/679, poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso una forma di trattamento di un dato personale”.

Nel caso in questione il consenso del ricorrente risulta espressamente negato, o quanto meno ne risulta comunicata la cessazione; la differenza tra negazione e cessazione non è rilevante ai fini che qui occupano in quanto il consenso è suscettibile di revoca in ogni momento.

Infatti, i diritti assoluti coinvolti, immagine e riservatezza, hanno natura strettamente personale e, quindi, non possono soffrire compromissione se non alla luce della continua persistenza ed attualità del consenso, sempre suscettibile di revoca con produzione di effetti “ex nunc”; salvo i casi in cui la pubblicazione è consentita dalla legge.

Sulla base di quanto sopra affermato deve ritenersi che la condotta dell’imputata sia illecito in quanto, a fronte della conoscenza dell’espresso dissenso dell’interessato non si era prodigata nel cancellare dal social network le fotografie in cui lo ritraevano assieme ai figli minori.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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