SUL PATROCINIO DELL’AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE


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Alcuni chiarimenti sul patrocinio dell’Agenza Entrate-Riscossione

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 30008 del 2019

Il caso in questione origina dalla richiesta di rimettere alle Sezioni Unite la questione riguardante il patrocino dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e nello specifico

“la sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti dell’obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell’Avvocatura dello Stato o, in alternativa, della facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell’Agenzia in sede di convenzione con l’Avvocatura, con l’avvalimento di avvocati del libero foro”.

L’istituzione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha comportato la necessità di identificare il regime della sua rappresentanza in giudizio; la Corte di legittimità, nelle sue prime pronunce aveva concluso che il testo normativo escludesse la facoltà per tale istituto di avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro.


Nello specifico, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28741 del 2018 aveva precisato che

“l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un’apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933”.

L’invalidità del conferimento del mandato ad un avvocato del libero foro in mancanza sia dell’atto organizzativo generale che di un’apposita delibera è stato riferito ad ogni ipotesi di contenzioso e ciò sulla base delle seguenti argomentazioni.

Gli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 condizionano il conferimento del manto difensivo ad avvocati del libero foro al rispetto dei criteri generali di selezioni previsti dal codice dei contratti pubblici e, ai criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ex art. 1, quinto comma del d.l. n. 193 del 2016.

Infine il Regolamento di amministrazione dell’AdER, all’articolo 4, qualifica l’avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale rispetto al patrocinio pubblico.

L’articolo 1, ottavo comma del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito dalla legge n. 225 del 2016 dispone che:

“L’ente è  autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”.

Se dall’iniziale previsione di devoluzione integrale del patrocinio al sistema c.d. “autorizzato” ex art. 43 del r.d. 1611/33 si è passati a tale istituto più articolato è evidente che si è tenuta in considerazione l’esigenza di ampliare e rendere effettive le potenzialità della difensa in giudizio del nuovo ente.

In tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l’Ente di riscossione avvalersi anche di avvocati del foro libero.

Quindi, nel caso in cui la convenzione riservi all’Avvocatura dello Stato la difesa e la rappresentanza in giudizio, l’Agenzia Entrate-Riscossione può evitarla solamente nel caso in cui vi sia un conflitto o alle condizioni dettate dall’art. 43, comma quarto, r.d.n. 1611 del 1933, oppure ove l’Avvocatura si renda indisponibile.

Invece, ove la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di una specifica delibera o altra formalità, al fine di ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro.

“Il patrocinio erariale non può mai dirsi sempre e comunque facoltativo, perché esso è la norma, sia pure solo, nei casi convenzionalmente identificati da Agenzia ed Avvocatura”.

Da ultimo si deve esprimere il seguente principio di diritto:

“Impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale: dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit; di avvocati del libero foro in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”.

“Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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