SULL’ADOZIONE IN PRESENZA DI DINIEGO DELLA MADRE BIOLOGICA

Adozione: il diniego della madre non preclude l’adozione solo nel caso in cui questa al momento dell’adozione non eserciti più in concreto la responsabilità genitoriale sul figlio

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 18827 del 2018

Gli Ermellini, con la sentenza in commento hanno enunciato un importante principio di diritto:

“In tema di adozione particolare, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dell’art. 46, comma 2, della Legge n. 184 del 1983, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità».

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Nel caso di specie, una donna ed il suo bambino erano stati accolti da una famiglia in quanto ritrovatisi in gravi difficoltà economiche. Dopo qualche anno la donna si era sposata e dal matrimonio erano nati altri due figli; tuttavia Il primo figlio aveva continuato a vivere con la coppia che li aveva ospitati, vedendo la madre di tanto in tanto. La coppia si era vista bloccare la procedura di adozione del minore a causa del diniego della madre biologica di questo.

Ora quello che ci si chiede è: la madre biologica, esercente la responsabilità genitoriale può negando il suo consenso, impedire l’adozione di suo figlio?

Nel caso di specie, gli Ermellini, richiamando la sentenza della Cassazione n. 10265 del 2011, la n. 182 del 1998 e la n. 9795 del 2000 hanno concluso che, benché la donna non convivesse attualmente con il figlio minore, non aveva in ogni caso perduto l’esercizio della responsabilità genitoriale sullo stesso, pertanto il suo diniego di assenso all’adozione predetta doveva considerarsi ostativo ad essa, precludendo al giudice ogni valutazione circa la sua giustificabilità o meno e la sua rispondenza all’interesse del figlio minore.

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Quindi, il secondo comma dell’art. 46 della l. n. 184 del 1993 deve essere interpretato nel senso che il rifiuto all’assenso all’adozione da parte del genitore esercente la responsabilità, anche se non convivente deve ritenersi assolutamente ostativo all’adozione.

Per tali motivi il diniego della madre non preclude l’adozione solo nel caso in cui questa al momento dell’adozione non eserciti più in concreto la responsabilità genitoriale sul figlio, non intrattenendo alcun rapporto affettivo con questo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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