SULLA RIMESSIONE IN TERMINI
Problemi ai sistemi informatici: la rimessione in termini deve essere tempestiva
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 29757 del 2019
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza in commento ha precisato che, nel caso in cui la tempestiva notifica da parte del legale di un atto di appello non sia resa possibile per un virus informativo e, pertanto l’atto non venga correttamente notificato al destinatario, l’avvocato ha il dovere di chiedere subito la rimessione in termini.
Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva dichiarato improcedibile, ex art. 348 c.p.c., per omessa notificazione dell’atto di appello, avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile, per esaurimento della propria “potestas iudicandi”, l’istanza del ricorrente di rimessioni in termini per la notificazione del ricorso con decreto di fissazione di una nuova udienza di discussione.
Nell’adire la Corte di Cassazione il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c. e art. 111 Cost. per la mancanza dei presupposti di rimessione in termini ai fini della notificazione dell’atto di appello, non intervenuta a causa di un errore dipeso da una circostanza a sé non imputabile, ossia il mancato ricevimento dal difensore della comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza per la presenza di “virus all’interno della rete ian” del sistema informativo dello studio legale.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, premettendo che
“anche se, nel caso in cui la Corte d’Appello dichiari improcedibile l’azione per non aver il ricorrente provveduto a notificare il ricorso ed il provvedimento di fissazione della Camera di Consiglio, tale pronuncia, in quanto esaurisce la “potestas iudicandi” del giudice adito e definisce il giudizio di merito, sia suscettibile di impugnazione per Cassazione, in difetto della quale il decreto d’improcedibilità diventa cosa giudicata; tuttavia nel caso di specie il legale incaricato, pur comparso all’udienza tramite sostituto, non aveva formulato istanza di rimessione in termini”.
Tale istanza era stata formulata successivamente alla pronuncia di improcedibilità della Corte d’Appello.
Gli Ermellini hanno precisato che
“è noto che la rimessione in termini, tanto nella versione già prevista dall’art. 184 bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presupponga la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa”.
Pertanto, da quanto sopra esposto ne deriva che la mancata solerte presentazione dell’istanza di rimessione in termini avanti al giudice al quale è stato omesso l’adempimento esclude la configurabilità di alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato.