DANNEGGIAMENTO- RIGARE UN’AUTOMOBILE


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Risponde del reato di danneggiamento colui che riga un’automobile

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 48615 del 2019

La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la pronuncia n.48615 del 2019 ha chiarito che chiunque righi un’automobile con una chiave o con altro strumento idoneo, risponde del reato di danneggiamento ex art. 635 c.p.

La norma sopra citata dispone che:

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell’articolo 625;

2. opere destinate all’irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive;

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.


Nel caso di specie l’imputata aveva inciso il cofano della vettura della persona offesa e la Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado l’aveva ritenuta colpevole del delitto di danneggiamento aggravato, infliggendo la pena di mille euro di multa.

L’imputata, nel ricorrere in Cassazione lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, per aver il giudice di secondo grado, disatteso la richiesta di assoluzione nonostante la lieve entità del danno e l’avvenuto risarcimento dello stesso, nonché la rimessione della querela.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato inammissibile il ricorso per infondatezza delle doglianze, rammentando che, secondo costante orientamento giurisprudenziale

“il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p. si distingue, sotto il profilo del deterioramento, da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 c.p. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della res il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile”.


La Corte di Cassazione, con alcune pronunce tra cui la n. 22370 del 2002, n. 1271 del 2003 e la n. 37574 del 2014 ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio con l’utilizzo di uno strumento quale una chiave, della carrozzeria di un’automobile, non costituendo una semplice alterazione estetica ma una lesione temporanea dell’integrità del mezzo, in quanto

“idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione”.

Avv. Tania Busetto

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