SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE E INTERESSI
Gli interessi riguardanti una cartella esattoriale, da quanto iniziano a decorrere? E, nel caso in cui vi sia sospensione dell’esecutività, questi continuano a decorrere?
Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza n. 31786 del 2019
A tali quesiti ha dato risposta la Corte di Cassazione, quinta sezione civile con la sentenza n. 31786 del 2019.
Il caso di specie origina dal rigetto da parte della CTP del ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate delle somme corrispondenti agli interessi e alle spese di aggio sulla cartella esattoriale notificatagli, prima sospesa e poi rateizzata.
La CTR, in sede di appello, aveva dichiarato che
“interessi ed aggi sono dovuti solo a decorrere dal sessantesimo giorno dalla notificazione della cartella”,
pertanto la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella stessa, non rilevava ai fini del calcolo degli interessi e dell’aggio in quanto venuta meno per effetto della pronuncia emessa a conclusione del giudizio, mentre gli interessi non sono dovuti per il periodo di sessanta giorni successivi alla notificazione della cartella nei quali il contribuente può decidere se presentare ricorso o meno.
Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno chiarito che:
“la sospensiva non incide sugli interessi sia perché costituisce uno strumento processuale che non incide sul rapporto sostanziale, sia perché è uno strumento comunque provvisorio i cui effetti vengono travolti dalla pronuncia definitiva. Conseguentemente gli interessi per il ritardato pagamento, costituendo parte del debito del contribuente, non possono essere determinati da uno strumento solo processuale e provvisorio quale quello della sospensiva, per cui va affermato il principio per cui la sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale non rileva ai fini del calcolo degli interessi che comunque decorrono dalla notifica della cartella come disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, che non è derogato nel caso di sospensione provvisoria dell’esecutività della cartella stessa”.