SULLA COMERCIALIZZAZIONE DI FARMACI SCADUTI


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Commercializzazione di farmaci scaduti, il reato si applica anche ai medicinali omeopatici

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 35627 del 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento è intervenuta per chiarire che il concetto di farmaco si estende anche ai preparati omeopatici e non solamente a quelli che svolgono una funzione terapeutica valida, alla luce del fatto che anche il decreto legislativo n. 219 del 2006 ricomprende nel suo ambito i prodotti omeopatici, sottoponendoli a procedure di registrazione ed etichettatura nel rispetto degli standard di sicurezza.

Il caso di specie origina in seguito alla denuncia presentata da una donna per esserle stati venduti dei medicinali scaduti.

La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, con cui il titolare della farmacia, era stato giudicato colpevole per il delitto ex art. 443 c.p., che prevede:

“Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro”.

Nello specifico l’imputato era stato accusato di aver venduto alla ricorrente due confezioni scadute di un medicinale antitumorale, oltre ad un farmaco omeopatico scaduto, e per aver detenuto per il commercio altri 194 farmaci scaduti, metà dei quali omeopatici.

In merito alla condotta, i giudici aveva ritenuto che l’occorso non fosse riconducibile a marginale colposa disattenzione, ma a modalità organizzative carenti, indici di voluta trascuratezza di fondamentali doveri professionali e di sottostante accettazione del rischio di compromissione del bene della salute pubblica, presidiato da tutela penalistica.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ritenuto costituire adeguata prova circa i medicinali scaduti sia la deposizione della persona offesa, verificata nella sua credibilità e attendibilità, che le prescrizioni mediche di riscontro.

Rispetto alla condotta dell’imputato sussiste una causalità almeno di tipo omissivo, stante la posizione di garanzia da lui rivestita quale titolare dell’esercizio commerciale.

Quanto invece all’elemento psicologico del reato, esso è costituito dal dolo generico, integrato già dalla consapevole detenzione per il commercio di medicinali guasti.

La grande quantità di farmaci scaduti ritrovati all’interno dell’esercizio commerciale era di per sé espressiva di una disorganizzazione non meramente colposa, ma riconducibile ad un atteggiamento d’indifferenza che rendeva prevedibile e probabile la commercializzazione di farmaci scaduti, sconfinando sotto il profilo dell’accettazione del rischio, nel dolo eventuale.

Infine la Cassazione precisa come non si debba minimamente dubitare la riconducibilità del farmaco omeopatico al concetto di medicinale, stante l’ampia definizione allo scopo fornita dal D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 1, lett.a), che include:

“ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche di malattie umane”,

nonché

“ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata dall’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica”.

In ogni caso è errato restringere il concetto di medicinale ai soli preparati che svolgono una funzione terapeutica validata, e il decreto legislativo sopra richiamato, che attua la direttiva Europea n. 2001/83/CE, ricomprende nel suo ambito i prodotti omeopatici sottoponendoli a procedure di registrazione e etichettatura, al rispetto di standard di sicurezza e di norma a farmaco-vigilanza.

Pertanto anche il medicinale omeopatico costituisce un farmaco “imperfetto”, nel senso richiesto dall’art. 443 c.p.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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