DIVORZIO E TRASFERIMENTI IMMOBILIARI


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Non si pagano le tasse sul trasferimento della quota immobiliare in seguito ad un accordo divorzile, anche se effettuato diversi anni dopo

Commissione Tributaria Regionale Liguria Genova Sezione prima, sentenza n. 437 del 2019

La domanda che ci si pone è la seguente: l’imposta di registro è o non è dovuta in seguito al trasferimento di quota immobiliare per effetto di adempimenti degli obblighi derivanti dall’atto di separazione?

La Commissione Tributaria Regionale ha chiarito che non è dovuta l’imposta di registro anche se la cessione avviene dopo un lungo lasso temporale.

Nel caso di specie l’attore aveva proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, in relazione all’imposta di registro dovuta per un trasferimento di quota immobiliare, tramite atto pubblico rogato da notaio che aveva provveduto alla registrazione dell’atto.

Il trasferimento in questione era avvenuto in adempimento degli obblighi assunti con verbale di separazione consensuale tra le parti della vendita e l’amministrazione finanziaria non aveva riconosciuto le agevolazioni previste dall’art. 19 della L. n. 74 del 1987.

La Commissione tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso osservando che il lungo lasso di tempo trascorso, ossia 22 anni impedisse di considerare la vendita come attuazione delle obbligazioni sorte dalla separazione, il cui termine di adempimento, stabilito convenzionalmente dalle parti, doveva considerarsi perentorio e oramai scaduto.

Il contribuente aveva proposto appello, lamentando una erronea applicazione dell’art. 19 della legge sopra citata, non essendovi alcun termine idoneo a condizionare l’esenzione dall’imposta di registro ed il cui superamento era stato cagionato dalla necessità di ottenere concessione di sanatoria.

La Commissione Tributaria Regionale ha chiarito che:

“L’esenzione dall’imposta di registro è stata concepita dal legislatore allo scopo di agevolare la composizione bonaria delle crisi matrimoniali. Tale composizione sovente abbisogna di divisioni o di trasferimenti immobiliari all’interno della coppia destinata a separarsi, al fine di stabilire un assetto patrimoniale fra le parti equo e definitivo. Quel che rileva, ai fini dell’esenzione, è che il negozio, altrimenti sottoposto ad imposizione, sia stipulato a fine transattivo e non al mero scopo di attuare trasferimenti immobiliari in esenzione d’imposta, invocando strumentalmente una procedura di separazione o di divorzio consensuali”.

Se questa è la ratio dell’istituto non si vede per quale ragione un eventuale differimento dell’esecuzione dell’accordo dovrebbe essere rilevatore di un originario intento elusivo.

Non si vede come l’Amministrazione finanziaria possa invocare la scadenza di un termine posto nell’esclusivo interesse delle parti negozianti che erano libere di differire anche tacitamente.

Dott.ssa Benedetta Cacace 

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