SI QUALIFICA COME MOGLIE E RICEVE LA NOTIFICA. LUI PERÒ E’ SPOSATO CON UN’ALTRA!

La notifica della cartella di pagamento avviene nelle nelle mani di una donna che si dichiara moglie del destinatario. Lui però prova di essere sposato con un’altra donna. La notifica si è perfezionata?

Cass. Civile, sez. 5,  27587 del 2018

I fatti di causa

La vicenda giudiziaria ha per oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento di vari tributi per l’anno 2006, che il contribuente asseriva non essergli stata correttamente notificata.

Il contribuente risultava vittorioso nei primi due gradi del giudizio, in particolare la CTR riteneva inesistente la notifica della cartella di pagamento in quanto, Per quello che qui ci interessa, la relata di notifica attestava che la cartella era stata consegnata ad una donna, qualificatasi come coniuge, mentre quest’ultimo aveva dato prova di essere sposato con un’altra persona.

Si giungeva così in Cassazione su ricorso, proposto da Equitalia Sud spa, fondato su un unico motivo e precisamente l’agente di riscossione  denunciava:

– l’errore di diritto della sentenza della CTR che escludeva il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, senza considerare che essa era avvenuta presso il domicilio del destinatario e che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario circa il soggetto cui l’atto è stato consegnato (nella specie si trattava di persona qualificatasi come coniuge del destinatario) fa fede fino a querela di falso.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il ricorso.

Gli Ermellini in più occasioni hanno ripetutamente affermato con le pronunce n. 8418/2018, n. 26501/2014; n. 23368/2006; n. 5109/2009 che:

«In caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario.»

La CTR aveva basato la propria decisione escludendo quindi «l’efficacia dell’attività notìficatoria» sul presupposto che il contribuente, gravato del relativo onere probatorio, avesse dimostrato (con la produzione di un certificato di matrimonio) che la persona consegnataria dell’atto, qualificatasi come sua moglie, in realtà non lo fosse.
Invece la Corte di Cassazione ritiene che il notificatario, che contesti la validità del procedimento di notificazione, ha l’onere di fornire la prova contraria, deve cioè dimostrare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità indicate dall’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. (in particolare: “persona di famiglia” o “addetta alla casa”), ovvero l’occasionalità della presenza, in casa propria, dello stesso consegnatario.

“È ovvio la ratio del contenuto concreto della prova contraria: si può ragionevolmente presumere che una “persona di famiglia” consegni l’atto al destinatario, mentre, al contrario, un’identica inferenza logica è preclusa se il notificatarío (che contesti la validità della notifica) provi la mera occasionalità della presenza, in casa propria, del consegnatario.”

In poche parole secondo gli Ermellini il contribuente non aveva assolto all’onere di provare che la persona consegnataria dell’atto (che certamente non era sua moglie) non fosse, comunque, una persona di famiglia o addetta alla casa, egli aveva solo provato per tabulas che la consegnataria dell’atto non era sua moglie, ma non era riuscito dimostrare che essa sì trovasse, in casa dello stesso notificatario, solo occasionalmente.

Non è, pertanto, conforme all’enunciata regola di diritto la decisione della CTR circa la nullità o, in ogni caso, il mancato perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento.

Avv. Tania Busetto


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