PRELEVA TUTTI I SOLDI DAL CONTO COINTESTATO QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA SEPARAZIONE

Separazione e prelievo da conto corrente cointestato

L’ex coniuge, al momento della separazione ha diritto a ricevere la metà dell’importo prelevato dal marito da un conto corrente cointestato, essendo dette somme ab origine comuni ed in ogni caso sottoposte al regime della comunione de residuo,  salvo il caso in cui venga fornita la prova della provenienza delle somme prelevate dalla sua attività professionale e l’avvenuta destinazione delle medesime ad esigenze familiari.

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 18869 del 2018

La vicenda giudiziaria

Nel caso di specie il Tribunale aveva accolto la domanda attorea, provvedendo a sciogliere la comunione legale con il convenuto, disponendo inoltre da parte di questo il versamento in suo favore il 50% di quanto prelevato dal conto corrente cointestato. Nello specifico, l’uomo aveva svuotato il conto corrente cointestato con la moglie e si era aperto un altro conto solo a nome proprio, pochi giorni prima dell’omologazione della separazione, dove aveva provveduto a versare le somme prelevate dal primo. Il Tribunale inoltre aveva ritenuto infondata la difesa del convenuto il quale aveva dedotto che la somma in questione corrispondeva allo stipendio percepito per il lavoro dipendente svolto e alle entrate derivanti dalla sua attività amatoriale di musicista ed era stata destinata al soddisfacimento di esigenze della propria famiglia.

La Corte di appello di Napoli aveva respinto l’appello dell’ex marito ritenendo che non fosse stata da una valida prova della provenienza dei proventi derivanti dall’attività professionale e amatoriale, e che non vi fosse prova nemmeno che le somme prelevate fossero state impiegate per il soddisfacimento delle esigenze familiari.

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La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, investita della questione ha ritenuto inammissibile il ricorso, sostenendo fondato il diritto dell’ex moglie sotto un duplice profilo, sia sotto quello dell’appartenenza della somma ad un conto cointestato, che sotto quello dell’appartenenza della somma alla comunione de residuo fra coniugi.

Sotto entrambi i profili la Corte di appello ha rilevato che,

“ai fini della esclusione del diritto dell’ex moglie gravava sull’odierno ricorrente l’onere di provare la provenienza delle somme prelevate dalla sua attività professionale e amatoriale e la avvenuta destinazione delle stesse ad esigenze familiari. Nessuna di queste circostanze è stata provata dal ricorrente secondo la Corte di appello che ha pertanto ritenuto le somme comuni ab origine e comunque soggette al regime della comunione de residuo”.

Detto ciò, gli Ermellini dispongono il seguente principio di diritto: l’ex coniuge, al momento della separazione ha diritto a ricevere la metà dell’importo prelevato dal marito da un conto corrente cointestato, essendo dette somme ab origine comuni ed in ogni caso sottoposte al regime della comunione de residuo. Affinché l’ex coniuge venga escluso da tale diritto, grava sull’altro l’onere di fornire la prova della provenienza delle somme prelevate, dalla sua attività professionale e amatoriale, nonché l’avvenuta destinazione delle medesime ad esigenze familiari.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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