SEPARAZIONE CON ADDEBITO

IL FATTO CHE IL CONIUGE TOLLERI IL TRADIMENTO NON ESCLUDE L’ADDEBITABILITA’ DELLA SEPARAZIONE

L’addebito della separazione in poche parole implica l’attribuzione, ad uno dei coniugi della responsabilità della rottura dell’ affectio coniugalis e ricorre solamente quando venga accertata una violazione dei doveri coniugali e dimostrato che, proprio a causa di tale violazione, è derivata la crisi della coppia.

L’addebito comporta alcune conseguenze tra cui la perdita del diritto alla percezione dell’assegno di mantenimento (anche se può comunque essere concesso in casi di estremo bisogno) e dei diritti successori nonché la condanna al risarcimento del danno.

Naturalmente è possibile anche la pronuncia di addebito sia emessa a carico di entrambi i coniugi (c.d. “doppio addebito”) laddove venga accertato che entrambi abbiano contribuito a rendere necessaria la separazione.

Come detto, la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio è uno dei presupposti per la pronuncia di addebito.

Tra tali obblighi, indicati dall’art. 143 c. 2 c.c., vi è l’obbligo reciproco alla fedeltà; l’obbligo all’assistenza morale e materiale; l’obbligo alla collaborazione nell’interesse della famiglia e l’obbligo alla coabitazione. Ma l’addebito può essere pronunciato anche per la la violazione dei diritti costituzionalmente protetti, come ad esempio la lesione del diritto di libertà religiosa.

Tra i casi più frequenti ricorre il tradimento. Ma dall’infedeltà non deriva automaticamente l’addebito, giacché è necessario che essa eziologicamente connessa alla crisi coniugale.

In tal caso, il fatto che il coniuge tradito abbia sopportato il tradimento non implica l’esclusione del nesso di causalità tra l’ evento e la rottura dell’affectio coniugalis.

Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione ordinanza del 2 settembre 2022, n. 25966.

Nel caso in argomento, accadeva che il marito impugnasse la pronuncia della Corte d’Appello che, tra le altre statuizioni, pur avendo ammesso la domanda di addebito proposta dallo stesso, la rigettava ritenendola infondata per difetto di prova del nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e il fallimento dell’unione, in considerazione del fatto che lo stesso aveva accettato i comportamenti della consorte.

Il marito proponeva quindi ricorso in Cassazione denunciando tra gli altri motivi, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 143 c.c. e art. 151 c.c., comma 2, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione, argomentando che la sopportazione manifestata per alcune precedenti relazioni extraconiugali, non preclude di lamentarsi di quelle successive, soprattutto nel caso in cui le stesse risultino numerose e continuate.

La moglie proponeva invece ricorso incidentale dogliandosi, nel primo motivo, nell’ipotesi di accoglimento delle censure concernenti l’addebito della separazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 163, 708 e 709 c.p.c., osservando che nella memoria integrativa il ricorrente si era limitato ad allegare la violazione del dovere di fedeltà, senza allegare fatti specifici.

La I Sezione della Suprema Corte, decideva quindi di accogliere il primo motivo del ricorso principale, riguardante il rigetto della domanda di addebito della separazione, specificando che

In tema di separazione personale dei coniugi, questa Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795; 27/06/2006, n. 14840; 11/06/2005, n. 12383). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all’inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un’indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l’infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. VI, 14/08/2015, n. 16859; Cass., Sez. I, 7/12/2007, n. 25618; 12/06/2006, n. 13592).”

Per la prova dell’accertamento del nesso di causalità gli ermellini ritenevano irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall’altro,

essendosi esclusa la configurabilità della stessa come “esimente oggettiva”, idonea a far venire meno l’illiceità del comportamento, o l’ammissibilità di una rinuncia tacita allo adempimento dei doveri coniugali, in quanto aventi carattere indisponibile, ed essendosi ritenuto che la sopportazione dell’infedeltà del coniuge possa essere piuttosto presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore di una crisi in atto da tempo, nell’ambito di una più ampia valutazione volta a stabilire se tra le parti fosse già venuta meno raffectio coniugalis” (cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2007, n. 19450; 27/06/1997, n. 5762; 2/03/1987, n. 2173).

Infatti, anche se il ricorrente aveva superato i primi tradimenti, giustificandoli con un appannamento del vincolo affettivo, poi ripreso pienamente, nulla toglie che una seconda occasione di relazione extraconiugale abbia determinato la crisi coniugale.

Dunque, l’iniziale tolleranza del marito cessava per la reiterata violazione del dovere di fedeltà da parte della consorte e pertanto, per la Suprema Corte, l’atteggiamento tenuto dal ricorrente nei confronti della prima relazione della coniuge,

non poteva essere considerato sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione, a tal fine occorrendo prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si fossero verificate nuove violazioni del dovere di fedeltà da parte della G., e quale fosse stata la reazione del F.: soltanto ove fosse risultato che a seguito delle cessazione della predetta relazione la vita coniugale era ripresa regolarmente senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà, oppure che la donna aveva intrapreso altre relazioni extraconiugali senza che l’uomo vi desse importanza, si sarebbe potuto concludere che non erano state le predette infedeltà ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile per altre ragioni, che avevano fatto venir meno l’affectio coniugalis.”

All’esito dunque la Corte di Cassazione cassava la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.