SULLA VIOLENZA SESSUALE

CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE PER AVER ABBRACCIATO UNA RAGAZZA ED AVERLE TOCCATO IL SENO

Ai sensi dell’art. 609 bis c.p.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”

La norma si pone a tutela della libertà sessuale, da intendersi non più come afferente alla moralità pubblica e al buon costume, ma alla persona umana ed alla sua libertà personale.

In sostanza il legislatore mira a proteggere la libertà sessuale nel senso della libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed a tutto ciò che la riguarda.

Le condotte incriminate sono fondamentalmente due: la c.d. violenza sessuale per costrizione, realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità e la c.d. violenza sessuale per induzione, realizzata mediante la prevaricazione delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno.

Gli atti sessuali sono tutti quelli che coinvolgono la corporeità della persona offesa e, per essere incriminati, devono essere eseguiti con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente.

Su tale scia anche un semplice abbraccio può essere considerato violenza sessuale laddove ne derivi una indebita compromissione della sessualità del soggetto passivo.

Sul punto risulta interessante la pronuncia della Corte di Cassazione Sez. III, n. 32846 del 17 giugno 2022 (dep. il 7 settembre 2022) che condannava un uomo per l’integrazione del reato di violenza sessuale per aver abbracciato una giovane e poi averle sfiorato il seno, ritenendo  ininfluente che la stessa fosse inizialmente consenziente all’abbraccio.

L’uomo veniva quindi condannato a venti mesi di reclusione, per aver obbligato una giovane di 17 anni, affetta da un lieve ritardo mentale, a subire un palpeggiamento del seno.

L’uomo si difendeva argomentando di aver abbracciato la ragazza e di aver poggiato una mano sul suo seno e di averla poi spostata verso il basso ventre e che la stessa aveva dimostrato dissenso solo quando la mano dell’uomo si trovava sul basso ventre e non al momento del tocco del seno, che invece si protraeva per diversi minuti, senza che ella manifestasse una qualsivoglia ritrosia.

L’uomo aggiungeva che una volta che la ragazza aveva dichiarato di non essere più assenziente, lui si era allontanato immediatamente.

Respinte le difese dell’uomo, la Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, innanzitutto specificavano che ai fini del dissenso non è necessario che questo venga espresso, essendo al contrario presumibile, laddove soggetti terzi si intromettano nella propria sfera sessuale.

Ciò che al contrario deve essere palese ed espresso, per escludere l’offensività della condotta, è il consenso. Il soggetto passivo seppur non dichiari a parole il proprio consenso, deve quanto meno presentare

segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita”.

Veniva quindi rigettata la linea difensiva dell’uomo, articolata in tre motivi, accomunati dal filo conduttore di una diversa interpretazione dei fatti rispetto a quella operata dai Giudici di prime e seconde cure.

Per la Corte

Al di là del rilievo che non è ravvisabile in alcuna fra le disposizioni legislative in materia di delitti sessuali un qualche indice normativo che possa imporre, a carico del soggetto passivo del reato, onde ritenerne sussistenti gli elementi costitutivi, un onere di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella sua sfera sessuale (..omissis..) Anche a voler ritenere che l’iniziale assenza di reazioni da parte della ragazza all’abbraccio prolungato da parte dell’imputato sedutosi accanto a lei sulla scalinata della chiesa potesse essere inteso come una manifestazione di consenso, quantunque la mancanza di rapporti pregressi non sembri giustificare tale intimità di approccio, risulta dalla ricostruzione del fatto da parte dei giudici del gravame, conforme del resto a quella del Tribunale, che già al momento del toccamento del seno, attuato come un’estensione in sequenza all’abbraccio, la p.o. avesse esplicitato il suo dissenso intimando all’uomo di andar via, laddove questi ha invece continuato la progressione criminosa estendendo la mano in direzione delle parti intime della vittima e tentando di baciarla.”

Dunque, la Suprema corte, rigettava le doglianze del ricorrente, confermando la condanna della reclusione a 20 mesi e condannandolo al pagamento delle spese processuali anche del terzo grado di giudizio.

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Cassazione penale sez. III, 17.06.2022, (ud. 17.062022, dep. 07.09.2022), n.32846