SE LA REAZIONE È SPROPORZIONATA NON OPERA L’ATTENUANTE DELLA PROVOCAZIONE

Non opera l’attenuante della provocazione se la reazione è sproporzionata al fatto

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 15775 del 2019

Colpire con una spranga chi ha parcheggiato l’auto davanti al proprio garage è reato e l’attenuante della provocazione non rileva.

Nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto responsabile l’imputato per i reati di lesioni personali aggravate dall’utilizzo di una spranga di ferro e di ingiuria ai danni della persona offesa. La Corte d’Appello aveva assolto l’imputato dal reato di ingiuria, in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando in peius la pena irrogata e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Nel ricorrere in Cassazione l’imputato lamenta l’erronea applicazione dell’art. 62 c.p., comma 1 n. 2, per non aver la Corte d’Appello adeguatamente apprezzato la testimonianza resa dal carabiniere recatosi sul posto, dalla quale si evince che l’imputato aveva dovuto sollecitare l’intervento delle forze dell’ordine al fine di rimuovere l’automobile parcheggiata davanti l’ingresso del suo garage.

Lungo tutta la via e innanzi alla porta del garage dell’imputato vigeva il divieto di sosta, pertanto la persona offesa non avrebbe potuto in ogni caso parcheggiare lì la propria automobile.

Secondo l’uomo i giudici di secondo grado avrebbero escluso la sussistenza del fatto ingiusto altrui, tale essendo quello che contrasta con regole giuridiche.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione non hanno accolto il ricorso ed hanno concordato con la Corte d’Appello nel ritenere escluso che la presenza del divieto di sosta fosse idonea a qualificare come ingiusto il fatto della vittima ex art. 62 c.p., comma 1 n. 2, dato che il garage dell’imputato non aveva affisso alcun cartello di passo carraio. Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione, il fatto ingiusto altrui deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale”.

In corso di causa era emerso che l’aggressione con la spranga non era stata preceduta da fatti provocatori dell’imputato, che aveva inveito con insulti e parolacce nei confronti della persona offesa, che era entrato in auto per spostarla. Successivamente l’imputato aveva colpito l’automobile e appena la vittima era uscita l’aveva colpita con la spranga di ferro.

L’azione posta in essere dal ricorrente era del tutto sproporzionata rispetto al fatto posto in essere dalla vittima, infatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“al fine della sussistenza dell’attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un’evidente sproporzione”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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