L’AVVOCATO ED I CONTENZIOSI NEI CONFRONTI DEL CLIENTE

L’avvocato può agire in giudizio nei confronti del proprio cliente prima di aver revocato il mandato?

Corte di Cassazione, sezioni Unite civili, sentenza n. 11933 del 2019

L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti del proprio assistito al fine di recuperare gli onorari dovuti senza aver prima revocato il mandato?

Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale Forense aveva confermato la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi ad un avvocato, inflittagli dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, per aver violato l’articolo 46 del codice deontologico forense vigente all’epoca dei fatti, che disponeva che:

“L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato”.

Nello specifico il legale aveva intrapreso una procedura di pignoramento presso terzi a carico del proprio assistito, per il recupero di un proprio compenso professionale, senza aver previamente rinunciato al mandato, durante una causa giunta in secondo grado ed ancora pendente.

Nell’adire la Cassazione, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento per omesso esame di un motivo di impugnazione, fondato sulla mancata valutazione della persistenza del mandato defensionale dell’originaria coassistita, ritenendo che non possa condurre alla cassazione della sentenza impugnata.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato inammissibile il ricorso ed hanno richiamato il costante principio, affermato dalla Corte, secondo cui:

“alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost. nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito, sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”.

La persistenza del mandato defensionale da parte della coassistita, figlia dell’esponente, cliente destinatario dell’iniziativa esecutiva, è irrilevante ai fini della presupposta riferibilità delle condotte oggetto di incolpazione indifferentemente ai due coassistiti e quindi anche al cliente nei cui confronti il legale aveva avviato delle procedure esecutive senza previa rinuncia al mandato.

Detto ciò il motivo di impugnazione, anche se non espressamente esaminato, sarebbe stato inammissibile per non aver attinto

“la ratio decidendi del provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina”.

Pertanto la sentenza impugnata non può essere cassata, essendo conforme al diritto il dispositivo che rigetta il gravame pur quando alla contestazione non espressamente presa in considerazione.

Da ultimo si ricorsa che:

“nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, gli elementi valutati in concreto per la determinazione della specie e dell’entità della sanzione non attengono all’an od al quomodo della condotta, ma solamente alla valutazione della sua gravità e devono, in sostanza, reputarsi quali meri parametri di riferimento a questo solo scopo, in quanto tali analoghi a quelli previsti dall’art. 133 e dall’art. 133-bis c.p.”.

Quello che si evince dalla sentenza in commento è che l’avvocato che intende agire giudizialmente nei confronti del proprio cliente, al fine di recuperare gli onorari dovuti, deve prima revocare il mandato, in ottemperanza a quanto statuito dall’art. 34 del Nuovo codice deontologico.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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