TRASPORTO DI ANIMALI E REATO DI MALTRATTAMENTI

Trasportare più animali di quanto è capiente il veicolo integra la condotta ex art. 544 c.p.

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 16755 del 2019

Trasportare animali in numero eccessivo rispetto alla capienza del veicolo è una condotta che integra il reato ex art. 544 c.p.?

L’articolo 544 c.p., che disciplina il maltrattamento di animali, punisce:

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena di applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.

Nel caso di specie l’imputata era stata riconosciuta colpevole del reato in questione per aver trasportato 41 cani in un veicolo di sua proprietà non adatto al trasporto di così tanti animali.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti della ricorrente, per prescrizione del reato ascrittole.

Nel ricorrere in Cassazione la donna lamenta che avrebbe dovuto essere assolta per insussistenza del fatto ascrittole mancando il dolo, in quanto aveva accettato di prendere in carico per accudirli, quarantuno cani presenti in un allevamento, dove si era recata per acquistare solamente alcuni esemplari per la propria attività. Anche se il veicolo non era in grado di trasportarli tutti, questa aveva effettuato molte soste e aveva tenuto un’andatura moderata, condotta opposta a quella che avrebbe dovuto tenere se il trasporto fosse stato illecito.

Gli Ermellini intervenuti sulla questione hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ricordando che:

“In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all’art. 638 c.p., sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale, sia per la diversità dell’elemento soggettivo, giacché nel solo art. 638 c.p. la consapevolezza dell’appartenenza dell’animale ad un terzo è elemento costitutivo del reato. Laddove comunque la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall’art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione dell’originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva”.

La condotta dell’imputata non può essere scriminata, in quanto essendo una professionista del settore avrebbe dovuto allertare chi di competenza al fine di togliere i cani da una situazione di sofferenza e non intraprendere un viaggio lungo e di scarse condizioni sanitarie per i cani.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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