RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI INFORMAZIONI ERRATE DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO

Il dipendente pubblico che fornisce informazioni errate deve risarcire il danno causato?

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 17052 del 2019

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni formulata dall’attore in relazione alle errate informazioni che gli erano state fornite da un impiegato della segreteria dell’Università della facoltà di medicina e chirurgica, e nello specifico circa l’anno di scadenza dell’iscrizione universitaria.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso, ritenendo che la sentenza in scrutinio avesse errato nel ritenere che comunque il ricorrente avrebbe potuto regolarizzare la sua posizione, chiedendo di sostenere un esame, in quanto anche nel caso in cui questo avesse ricevuto delle informazioni esatte allo sportello universitario avrebbe dovuto procedere immediatamente alla sanatoria della propria posizione, pagando le tasse per gli anni fuori corso e sostenere un esame nell’anno accademico ancora in corso.

L’affermazione è incongrua in quanto basata sul presupposto che gli otto anni siano da computare quali solari e non accademici; l’ultimo esame sostenuto dal ricorrente, nel marzo del 1975, si collocava nell’anno accademico 1974-1975, ne consegue che l’ultimo anno accademico ultime era il 1983-1984 e in questo ambito l’ultima utile sessione di esame.

Il Tar Abruzzo-L’Aquila, con sentenza n. 00750 del 2015 e il Tar Lazio Roma, con la pronuncia n. 01498 del 1989 hanno affermato che ai fini del computo degli otto anni necessari al maturarsi della decadenza deve aversi riguardo agli anni accademici e non a quelli solari.

Al fine di evitare la decadenza il ricorrente avrebbe dovuto e potuto chiedere e sostenere un esame, anche con esito negativo, entro l’ultima sessione utile dell’ottavo anno accademico.

Con ragionamento controfattuale risulta che:

“Se effettivamente egli avesse ottenuto delle informazioni esatte nel marzo 1983, mese nel corso del quale egli incontrovertibilmente si recò allo sportello della segreteria universitaria della facoltà di medicina, è altamente probabile che avrebbe potuto sostenere, anche se solo con esito negativo nel corso dell’anno accademico 1983-1984, una prova d’esame. Viceversa, essendosi recato a regolarizzare la propria posizione amministrativa soltanto nell’aprile del 1984, a causa dell’errata informazione ricevuta allo sportello, da parte dell’impiegato, subì le conseguenze negative derivanti dalla preclusione alla regolarizzazione”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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