SULL’OMISSIONE DI CONCORSO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 26888 dl 2019 è intervenuta per chiarire che il passeggero dell’auto che ha provocato un sinistro stradale non è responsabile di omissione di soccorso e fuga nel caso in cui il guidatore non si presti a soccorrere la vittima

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado con cui gli imputati erano stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, ex art. 189 c.d.s., comma 6 e 7 e condannati entrambi alla sospensione della patente di guida per cinque anni.

Nello specifico, dai fatti di causa era emerso che gli imputati si trovavano, in ora notturna, uno alla guida dell’autovettura e l’altro come passeggero quando avevano investito un pedone intento ad attraversare la strada. La vittima era stata sbalzata ad oltre 70 metri di distanza, riportando lesioni gravissime ed il conducente e il passeggero della vettura si erano allontanati dal luogo del sinistro senza fermarsi e prestare soccorso al fine di eliminare le tracce dell’urto.

Nel ricorrere in Cassazione il passeggero censura la sentenza impugnata per averlo ritenuto responsabile dei danni di cui all’art. 189 c.d.s., commi 6 e 7, nonostante egli non si trovasse alla guida dell’auto.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso ritenendo che la questione inerente la configurabilità dei reati di cui all’art. 189 c.d.s. commi 6 e 7, a carico di soggetto diverso dal conducente del veicolo debba essere risolta attraverso l’esame del significato attribuito dal legislatore ai lemmi utilizzati nel disciplinare la circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade.

L’articolo 140 del codice della strada, dettando il principio informatore della circolazione stradale, si rivolge agli utenti della strada ai quali prescrive di comportarsi in maniera da non costituire un pericolo o un intralcio per la circolazione, affinché sia salvaguardata la sicurezza stradale.

Dalla norma in questione si evince che l’utente è chiunque utilizzi la strada, cioè colui che ne fa uso.

In tale categoria rientrano sia i conducenti di veicoli sia i conducenti di animali da soma, da sella, i guardiani di greggi o moltitudini di animali, che pedoni.

Pertanto, non tutti gli utenti della strada sono conducenti di veicoli.

A sua volta l’articolo 189 c.d.s. distingue quattro tipi di figure: l’utente, il conducente, le persone coinvolte in un incidente e le persone danneggiate. Fra le persone coinvolte in un sinistro possono esservi le persone danneggiate ed i conducente, ma non necessariamente i primi rientrano nella categoria dei secondi; mentre è possibile che in un sinistro siano coinvolte persone diverse dai conducenti e dalle persone danneggiate.

Quello che si deve chiarire per venire a capo della questione è se il soggetto trasportato possa essere definito utente nell’eccezione assegnata al termine dal codice della strada o se rientri in una diversa categoria.

“dalla lettura del comma 2 dell’art. 189, con cui si prescrive il comportamento da tenere alle persone coinvolte supera il concetto di soggetto attivo nella circolazione. Invero, le persone coinvolte, non necessariamente sono i conducenti, né i pedoni. Si tratta, infatti, di una categoria più ampia di quella dell’utente, cioè di colui che attivamente utilizza la strada, a mezzo di un’attività, ben potendo coincidere con colui che viene trasportato dal conducente”.

Con l’articolo 189 c.d.s. si estende anche alle persone coinvolte ma che non sono né conducenti né pedoni, in caso di incidenti, particolari regole di condotta e ciò perché il sinistro è proprio quella situazione che giustifica l’imposizione di norme per la circolazione stradale, quale attività pericolosa che coinvolge la sicurezza delle persone.

Per tale motivo il legislatore ha allargato il novero degli obbligati alla collaborazione durante un sinistro stradale; tuttavia non è prevista una parificazione tra tutti i soggetti, in quanto il secondo comma dell’art. 189 c.d.s. prescrive a tutte le persone coinvolte, e quindi anche ai trasportati

“di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità”.

Agli utenti vengono imposti ulteriori obblighi, come chiarito dai successivi commi 5, 6 e 7, ossia quello di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite.

Proprio dalla differenza tra gli obblighi imposti agli utenti e quelli imposti alle persone coinvolte, si trae l’intenzione legislativa di limitare per coloro che rivestano un ruolo non attivo ad oneri solidalmente, ma non penalmente rilevanti, l’intervento nel caso di incidente.

Da ciò ne discende che non possa richiedersi al trasportato l’obbligo attivo di imporre all’utente di ottemperare a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 189 c.d.s., in ordine all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza, in quanto soggetto che non fa uso attivo della strada, nella condizione di assicurare l’adempimento da parte del conducente.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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