SUL DANNO DA MANCATO CONSENSO INFORMATO

La mancata acquisizione, da parte del sanitario, del consenso informato del paziente costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento medico, sicché in ragione della diversità dei diritti, rispettivamente  all’autodeterminazione de.lle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica, pregiudicati nelle due differenti ipotesi, dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per l’errata esecuzione di quest’ultimo

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 16892 del 2019

Il caso in questione origina dalla nascita di una bambina con una malformazione ad un arto superiore non diagnosticata in gravidanza; per tale motivo i genitori, in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore avevano adito la Corte di Cassazione avverso la decisione di secondo grado che aveva respinto la loro domanda di risarcimento del danno.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello avesse trattato solamente ed esclusivamente il danno da “nascita indesiderata” e non le altre richieste inerenti al risarcimento dei danni da invalidità temporanea totale e parziale e da invalidità permanente, nel loro aspetto biologico patrimoniale ed extrapatrimoniale, quale conseguenza dell’omessa diagnosi in utero della malformazione e dell’esposizione dei genitori di una bimba malformata ma ritenuta fino alla nascita sana.

Nonché del danno psichico subito e di quello derivante dalla diminuita vita di relazione, subiti in conseguenza di una grave negligenza ed imperizia dei sanitari e della struttura ospedaliera che non hanno permesso ai ricorrenti di essere preparati alla nascita di una bambina malformata.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione, hanno dichiarato fondato il ricorso rammentando che, come più volte già affermato:

“L’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l’intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorre uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente”.

In base agli artt. 32, secondo comma, Cost., 13 Cost. e dell’art. 33 L. n. 833 del 1978, l’obbligo del consenso informato è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell’esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia la “lexartis” di accogliere la richiesta e di darvi corso.

L’obbligo in questione attiene all’informazione delle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, ed in particolare, al possibile verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, al fine di porre quest’ultimo in condizione di consentire consapevolmente al trattamento sanitario prospettatogli.

Da ciò si evince che il medico ha il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili.

Con la sentenza n. 11950 del 2013, la Cassazione ha precisato ulteriormente che:

“L’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente”.

Tali diritto sono distinti, infatti il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario propostole dal medico e quindi, alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, anche in merito alle possibili implicazioni, dato che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento se non quando previsto dalla legge.

Il trattamento medico terapeutico invece attiene alla tutela del differente diritto fondamentale alla salute e ne deriva che

“la mancata acquisizione, da parte del sanitario, del consenso informato del paziente costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento medico, sicché in ragione della diversità dei diritti, rispettivamente  all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica, pregiudicati nelle due differenti ipotesi dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per l’errata esecuzione di quest’ultimo”.

Dott.ssa  Benedetta Cacace


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