RESPONSABILITÀ MEDICA E MANCATA DIAGNOSI DI PERITONITE

La Corte di Cassazione si esprime nuovamente sul delicato tema della responsabilità medica

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 24922 del 2019

La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo responsabili due medici per il reato di omicidio colposo di una paziente.

Nello specifico ai due imputati era stato addebitato di non aver diagnosticato tempestivamente l’insorgere di una peritonite purulenta, instauratasi in seguito ad un intervento chirurgico, nonostante il peggioramento delle condizioni cliniche della paziente, che non rispondeva alla terapia farmacologica, omettendo di disporre accertamenti strumentali, che avrebbero permesso di effettuare una corretta diagnosi e di mettere in atto la terapia più idonea ad evitare il peggio.

I giudici di merito avevano ritenuto ascrivibili le condotte colpose agli imputati in seguito alle diverse visite di controllo effettuate sulla paziente, in quanto questi avrebbero dovuto utilizzare una maggiore diligenza nel valutare l’evoluzione della ferita, che a distanza di un mese dall’operazione risultava causare ancora febbre e pus.

Tali elementi avrebbero dovuto far insorgere negli imputati il sospetto dell’evoluzione in peritonite, con conseguente necessità di disporre accertamenti strumentali; il pm aveva rilevato che una corretta diagnosi tempestiva avrebbe permesso di salvare la vita alla paziente, in termini di elevata probabilità ed in particolare in termini percentuali maggiori del 59%.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la controversia hanno dichiarato fondati i motivi di ricorso dei due medici, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata carente ed illogica, in quanto si limitava ad indicare una percentuale di sopravvivenza della paziente pari al 59%, riferita ad una data precedente la visita effettuata dai due imputati, pertanto le percentuali di sopravvivenza dovevano ritenersi ulteriormente scemate.

Tale dato statistico è certamente insufficiente ad affermare con certezza la sussistenza del nesso causale intercorrente tra il comportamento colposo per omissione addebitato ai ricorrenti e l’evento morte della paziente.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale

“è causa di un evento quell’antecedente senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato: un comportamento umano è dunque causa di un evento solo se, senza di esso, l’evento non si sarebbe verificato; non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento, l’evento si sarebbe verificato ugualmente”.

Il giudizio controfattuale, costituisce la base della teoria della causalità accolta dal nostro codice e cioè della teoria condizionalistica. Tale giudizio, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l’evento, richiede preliminarmente l’accertamento di ciò che è effettivamente accaduto e cioè la formulazione del c.d. “giudizio esplicativo”.

Per effettuare il giudizio controfattuale si deve ricostruire la sequenza fattuale che ha portato all’evento, domandandosi se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dall’agente, l’evento lesivo sarebbe stato o meno evitato.

Per quanto riguarda la responsabilità medica è di particolare importanza accertare il momento iniziale e l’evoluzione della malattia, in quanto solamente in questo modo è possibile verificare se la condotta del sanitario abbia condotto all’evento lesivo o meno.

Al fine di stabilire se ricorra o meno il nesso di condizionamento tra la condotta del medico e l’evento lesivo non si può prescindere dall’individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla “causa” dell’evento stesso, in quanto solamente conoscendo tutti gli aspetti fattuali ed il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva colposa del sanitario per effettuare un giudizio controfattuale.

Le Sezioni Unite di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto:

“il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Non è però consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, cosicché all’esito del ragionamento probatorio risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con alto grado di credibilità razionale”.

Il giudice, in vaso di omicidio o lesioni colpose in campo medico, deve svolgere un ragionamento controfattuale in riferimento alla specifica attività che era specificamente richiesta al sanitario e che, se realizzata avrebbe scongiurato l’evento lesivo.

Nel caso in oggetto i giudici di merito non avevano applicato i principi sopra espressi e per tale motivo il ricorso proposto dai due sanitari deve essere accolto.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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