PRESCRIZIONE QUINQUIENNALE PER IL TFR

Al trattamento di fine rapporto non si applica la prescrizione triennale presuntiva, ma quella quinquennale, poiché si tratta di una retribuzione differita; inoltre tale indennità non viene erogata o corrisposta periodicamente in quanto viene riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza  n. 15157 del 2019

La Corte d’Appello aveva rigettato l’appello avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda dell’attore, impiegato nella società convenuta, con cui questo aveva richiesto la condanna della società al pagamento della somma riguardante la differenza di TFR.

Sia i giudici di primo che di secondo grado avevano ritenuto applicabile la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., in base al quale:

“Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;

2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese”.

Nel ricorrere in Cassazione il lavoratore lamenta l’erroneità con cui i giudici di merito avessero escluso l’applicabilità della prescrizione estintiva quinquennale in favore di quella triennale, trattandosi di indennità di fine rapporto.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione, hanno dichiarato fondato il motivo di ricorso, evidenziando come al trattamento di fine rapporto non si applichi la prescrizione triennale presuntiva, ma quella quinquennale, trattandosi di una retribuzione differita, ma soprattutto trattandosi di un’indennità di fine rapporto che non viene erogata o corrisposta periodicamente, ma essedo riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato.

Con la sentenza n. 6522 del 2017 la Corte di Cassazione ha affermato che:

“Non è ammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito al trattamento di fine rapporto, in quanto la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e tale diritto non va confuso col diritto, maturante anche nel corso del rapporto, all’accertamento della quota temporaneamente maturata: l’uno ha per oggetto una condanna mentre l’altro ha per oggetto un mero accertamento. La diversità di contenuto e di maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il diverso regime della prescrizione senza che la diversità stessa possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi”.

Da ultimo si deve rammentare che secondo costante orientamento giurisprudenziale, le prescrizioni presuntive, che trovano il loro fondamento solamente in quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità ed in relazione ai quali il pagamento avviene di solito senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto.

Siccome l’onere della prova del fatto che consente l’applicabilità di una data eccezione incombe su chi l’ha sollevata è il datore di lavoro a dover eccepire e provare in sede di merito che il contratto di lavoro sia stato stipulato verbalmente e non per iscritto e si sia sempre svolto senza il rilascio di quietanze scritte.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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