RESPONSABILITÀ DELL’EQUIPE MEDICA PER DIMENTICANZA DI PRESIDI CHIRURGICI

Responsabilità medica: dimenticanza nel sito operatorio di presidi chirurgici

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 54573 del 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento è intervenuta nuovamente su una questione di particolare importanza, la responsabilità medica, e nello specifico quella dell’equipe.

Nel caso in questione, la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità anche del secondo operatore dell’equipe medica che aveva trattato chirurgicamente il paziente affetto da un carcinoma polmonare, in ragione di complicanza settica da cui erano derivate diverse complicanze in seguito alla dimenticanza nella cavità pleurica di una garza di notevoli dimensioni.

I giudici richiamando la giurisprudenza in tema di responsabilità medica dell’equipe in caso di dimenticanza nel sito operatorio di presidi chirurgici avevano riconosciuto la causalità diretta tra il trattenimento della garza e le lesioni determinatesi a carico del paziente, confermando la responsabilità del capo equipe in ragione degli obblighi su di lui gravanti nel conteggio delle garze all’inizio e alla fine dell’intervento.

Adita la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso presentato dal sanitario, ritenendo tra l’altro che, secondo consolidata giurisprudenza:

“Grava sul capo dell’equipe medico chirurgica il dovere, da valutarsi alla luce delle particolari condizioni operative, di controllare il conteggio dei ferri utilizzati nel corso dell’intervento e di verificare con attenzione il campo operatorio prima della sua chiusura, al fine di evitare l’abbandono in esso di oggetti facenti parte dello strumentario”.

La responsabilità dell’imputato risiede non solamente nel fatto di non aver preso parte alla conta delle garze in quanto allontanatosi in precedenza per la fine del suo turno, ma nella esistenza di un immanente dovere di diligenza del chirurgo nell’utilizzo delle garze laparotomiche, il quale non risulta escluso dalla attribuzione a un componente specifico dell’equipe operatorio del compito del conteggio delle garze, preliminare e successivo all’intervento.

È un dovere ulteriore rispetto a quello gravante sugli altri componenti dell’equipe medica, infatti l’obbligo di controllo del chirurgo capo equipe del conteggio

“dello strumento operato dal collaboratore si accompagna all’obbligo di diligenza nel controllo del campo operatorio, onde prevenire la derelizione in esso di cose facenti parte di quello strumentario”

da parte di chi, come nel caso in questione, titolare di una solidale posizione di garanzia, abbia partecipato alle fasi salienti del trattamento chirurgico per abbandonare l’equipe medica prima della conclusione dell’intervento.

In ogni caso, l’eventuale autorizzazione del capo equipe alla cessazione anticipata dell’apporto del secondo operatore non era comunque in grado di modificare i termini della questione, in quanto questo aveva maturato un autonomo dovere di vigilanza e di intervento proprio in ragione del fatto di avere partecipato ad un rilevante segmento dell’operazione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 272744 del 2018, hanno affermato che:

“Il chirurgo è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente che non è limitata all’ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post operatorio, di talché è ravvisabile una sua responsabilità per condotte di allontanamento del nosocomio, anche nel caso in cui l’intervento sia terminato”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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