RESPONSABILE IL PRIMARIO CHE NON CONTROLLA I SUOI SOTTOPOSTI


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Il medico in posizione apicale con l’assegnazione dei pazienti opera una vera e propria delega di funzioni impeditive dell’evento in capo al medico in posizione subalterna. Ovviamente anche attraverso detta delega il medico apicale delegante non si libera completamente della propria originaria posizione di garanzia, conservando una posizione di vigilanza, indirizzo e controllo sull’operato dei delegati. Obbligo di garanzia che si traduce nella verifica del corretto espletamento delle funzioni delegate e nella facoltà di esercitare il residuale potere di avocazione alla propria diretta responsabilità di uno specifico caso clinico

Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza n. 50619 del 2019

Il Tribunale di primo grado aveva applicato la misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di sei mesi, in relazione all’imputazione provvisoria di omicidio colposo in regime di cooperazione colposa con altri indagati.

All’imputato, nella sua qualità di Direttore sanitario si era addebitato di aver fornito un contributo eziologicamente rilevante nel decesso di un paziente, correlato ai molteplici errori diagnostici e terapeutici, attribuiti ai sanitario suoi sottoposti.

In particolare viene imputato al ricorrente di non aver esercitato le proprie funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle prestazioni dei medici da lui dipendenti, omettendo di impartire direttive ed istruzioni terapeutiche adeguate al caso concreto.

Nell’adire la Corte di Cassazione il ricorrente sostiene che non vi sia alcuna “culpa in vigilando” non potendo esigersi in capo al primario ospedaliero l’assunzione in carico della cura di tutti i pazienti, né un obbligo di controllo dei medici subordinati.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato infondato il ricorso rammentando come la sentenza n. 18334 del 2017 abbia precisato che:

“il medico in posizione apicale con l’assegnazione dei pazienti opera una vera e propria delega di funzioni impeditive dell’evento in capo al medico in posizione subalterna. Ovviamente anche attraverso detta delega il medico apicale delegante non si libera completamente della propria originaria posizione di garanzia, conservando una posizione di vigilanza, indirizzo e controllo sull’operato dei delegati. Obbligo di garanzia che si traduce nella verifica del corretto espletamento delle funzioni delegate e nella facoltà di esercitare il residuale potere di avocazione alla propria diretta responsabilità di uno specifico caso clinico”.

La pronuncia n. 18334 del 2018 chiarisce invece che

“la responsabilità del primario ospedaliero è esclusa allorché il medico apicale abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo e, ciononostante, si verifichi un evento infausto causato da un medico della propria struttura”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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