REATO DI RICICLAGGIO PER CHI CIRCOLA SU DI UN CICLOMOTORE RUBATO E CON TARGA NON PROPRIA

Sostituire la targa in un mezzo rubato configura il reato di ricilaggio

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 8788 del 2019

L’imputato aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello con la quale, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado era stata rideterminata la pena a lui inflitta in ordine al delitto di riciclaggio.

Nello specifico aveva dedotto il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di riciclaggio, ritenendo invece doversi applicare la violazione della sanzione amministrativa ex art. 97 del codice della strada, che punisce chi circola con un ciclomotore con targa non propria.

Gli Ermellini intervenuti sulla questione hanno ritenuto correttamente motivata quanto alla sussistenza del reato di riciclaggio la sentenza impugnata, in quanto era emerso, in seguito ad alcune dichiarazioni rese da un teste che questo aveva ceduto all’imputato un ciclomotore Vespa 50 di colore bianco, abbinato alla targa in questione, e che l’imputato lo aveva apposto su un altro ciclomotore in suo possesso, di provenienza furtiva, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita.

È stato chiarito che:

“nella definizione della condotta tipica del delitto di riciclaggio previsto e punito dall’art. 648 bis c.p. il legislatore ha individuato distinte categorie di atti materiali e giuridici: quelli che hanno ad oggetto la sostituzione, in senso fisico, del denaro, dei beni o delle altre utilità che risultino di provenienza delittuosa; gli atti di trasferimento, mediante negozi giuridici, delle medesime cose considerate dalla norma; infine, la categoria residuale, destinata a garantire la massima estensione della tutela, che individua ogni altra operazione, materiale o giuridica, che abbia la finalità di ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa. Alla stregua della definizione contenuta nella norma, è evidente che la condotta realizzata mediante l’esecuzione di un’operazione volta a ostacolare la provenienza delittuosa delinea una tipologia di reato a forma libera, la quale deve risultare caratterizzata dal tipico effetto dissimulatorio, avendo l’obbiettivo di ostacolare l’accertamento dell’origine delittuosa del denaro o del bene. In linea con tale inquadramento e considerando l’interesse tutelato dalla norma, si è affermato che il delitto di riciclaggio ricorre anche nell’ipotesi in cui il compimento delle operazioni, pur non impedendolo in modo definitivo, sia comunque idoneo a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità”.

La Corte di Cassazione, con le pronunce n. 56391 del 2017 e 30842 del 2013 ha chiarito che integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che sostituisce la targa di un mezzo proveniente da un furto, essendo tale azione diretta ad ostacolare l’identificazione delittuosa dell’autovettura.

Il principio appena esposto opera anche nel caso in cui il soggetto abbia ricevuto un veicolo rubato e vi apponga una targa di sua proprietà, in quanto attraverso detta condotta si produce l’effetto di ostacolare l’identificazione della provenienza del bene.

L’articolo 648 bis c.p. dispone che:

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER