QUANDO PIU’ PIGNORAMENTI CONCORRONO SULLO STIPENDIO

Debiti: il concorso di più pignoramenti sullo stipendio ed il rapporto con il finanziamento mediante “cessione del quinto”

Ai sensi dell’art 545, III, IV e V co, cpc

 Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette.”

Simultaneo concorso:

Dottrina e giurisprudenza ritengono che la regola del “simultaneo concorso”  non valga  quando i crediti che originano il pignoramento abbiano la stessa causa (causa finanziaria, alimentare, fiscale etc.): in questo caso più creditori possono partecipare alla stessa procedura esecutiva e concorrere per l’assegnazione.

Ti potrebbe interessare

Il debitore si potrà quindi vedere pignorare lo stipendio fino alla metà.

Nel caso in cui invece vi sia già stata un’assegnazione, i creditori che pignorino nuovamente lo stipendio, il cui credito abbia la stessa causa del primo, si dovranno mettere in coda ed aspettare che venga interamente soddisfatto il creditore che abbia agito per primo.

Esiste anche un altro orientamento:

Il debitore potrà vedersi pignorare lo stipendio fino alla metà solo, in presenza di concorso con crediti di natura alimentare. 

A sostegno, invece, della pignorabilità dello stipendio – sempre e comunque non oltre il quinto-  fatta salva l’eccezione dei soli crediti alimentari, è stata emessa dal Tribunale di Biella in data 30.03.2016 un’interessante ordinanza, dalla quale si evince che l’eccezione del superamento del quinto sia dettata in via eccezionale per i soli crediti di natura alimentare, dando rilievo al superiore rango che tali crediti hanno rispetto al credito di natura meramente economica, il quale non attiene ai beni giuridici di primaria importanza quali il sostentamento della vita umana e la tutela della salute.

V. anche

Con detta ordinanza viene evidenziato che la normativa è evidentemente di natura speciale rispetto alla regola generale stabilita dell’art. 545 cpc e pertanto deve essere applicata al caso de quo in luogo della normativa codicistica.

Invero l’inapplicabilità alla fattispecie del citato V co dell’articolo 545 cpc , e dunque l’inapplicabilità  del limite di sequestro della metà dell’ammontare delle somme,  è stata prevista solo ed esclusivamente a maggior tutela dei crediti di natura alimentare, al fine di consentire ai titolari di tali crediti (assolutamente privilegiati) di essere ugualmente soddisfatti nonostante il simultaneo concorso di crediti di altra natura.

Non può, invece, tale norma (derogatoria del limite generale di un quinto) applicarsi a favore dei creditori a titolo diverso per il semplice fatto che essi concorrono con un credito di natura alimentare, per l’evidente ragione che una tale interpretazione costituirebbe clamorosa violazione del principio di uguaglianza di cui all’artt. 3 Cost.

V. anche

Ma vediamo i rappporti del pignoramento con la cessione del quinto dello stipendio

Nel caso in cui il lavoratore abbia lo stipendio già pignorato e voglia stipulare un contratto di finanziamento da estinguersi mediante cessione del quinto, qual’è la quota di stipendio cedibile?

In questo caso la quota non può eccedere la differenza tra i due quinti della retribuzione e la quota “vincolata” dal pignoramento, con il limite, però, che la quota “ceduta” non potrà superare  un quinto della retribuzione.

Nell’ipotesi in cui il pignoramento venga notificato ed il contratto di finanziamento con la modalità “cessione del quinto” sia già in essere,  la quota aggredibile dal creditore pignorante è costituita dalla differenza tra la metà dello stipendio e la quota già ceduta dal lavoratore.

avv. Tania Busetto


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER