DIFFORMITA’ DEL MANTO STRADALE E LA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE IN CASO DI CADUTA

Il Comune deve risarcire i danni patiti da chi inciampa in una difformità del manto stradale? Non sempre

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 17324 del 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17324 del 2018 ha chiarito che non è sempre responsabile il Comune per le cadute intervenute nella sua area di competenza dagli utenti poco accorti.

Nel caso di specie, una donna era inciampata in una buca non segnalata lungo la pubblica via eaveva convenuto i giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della ricorrente, condannando il Comune al risarcimento dei danni, quantificati in 21.592,62 euro.

In seguito al alcuni rilievi era emerso che non si trattava di una vera e propria buca ma di una scarificazione, e che l’incidente era avvenuto alla mattina presto, in condizioni di perfetta visibilità, quindi

“la danneggiata era perfettamente consapevole, ovvero avrebbe potuto esserlo con l’ordinaria diligenza, delle condizioni difficoltose di percorrenza del tragitto in oggetto”,

quindi l’evento era da ricondurre esclusivamente alla condotta della donna.

La vicenda è giunta in Cassazione, dove la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3.

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Secondo gli Ermellini il ricorso è infondato.

In base ad alcune recenti ordinanze: 1°febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483,

“la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione”.

Nel caso in cui la situazione di possibile pericolo possa essere prevista e superata con l’adozione da parte del soggetto danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in riferimento alle circostanze, tanto più l’incidente deve ritenersi l’efficacia causale del comportamento imprudente dello stesso, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso causale tra fatto ed evento dannoso.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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