QUANDO L’AVVOCATO DEVE PAGARE L’IRAP


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L’avvocato che si avvale dell’altrui struttura organizzativa deve pagare l’IRAP

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza n. 21806 del 2019

Il caso di specie origina da un ricorso presentato, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, da un avvocato che dopo aver presentato all’Agenzia delle Entrate un istanza al fine di ottenere il rimborso dell’Irap versata per alcuni anni d’imposta aveva ottenuto un silenzio rifiuto da parte dell’ente.

La CTP aveva accolto il ricorso, affermando l’insussistenza di un’autonoma struttura organizzativa, facente capo al legale; e così anche la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la sentenza impugnata ritenendo che l’avvocato non fosse titolare di un’autonoma struttura organizzativa.

Nel ricorrere in Cassazione l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 15, per aver i giudici di merito escluso l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma, nonostante ricorressero tutti i presupposti impositivi.

Nella specie l’avvocato di era costantemente avvalso, per tutte le annualità oggetto di richiesta di rimborso Irap, della struttura del padre, dotata di autonomi collaboratori e personale, senza esserne dipendente, ma restando autonomo e titolare di partita iva, elargendo compensi ai colleghi domiciliati presso lo studio legale.

Secondo il ricorrente la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato le disposizioni di legge in materia di Irap ed i principi affermati per l’ipotesi di studio legale associato, per cui, secondo costante orientamento si presume

“l’esistenza di un’autonoma organizzazione, nonché l’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, a ,meno che l’associato non provi che trattasi di lavoro frutto dei singoli, senza avvalersi della struttura organizzativa”.

I giudici avevano ritenuto che il contribuente non disponesse di mezzi eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione e, quindi, hanno escluso l’esistenza dell’autonoma organizzazione.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’Irap, come previsto dal D.Lgs. n. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, ed il cui accertamento spetta al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente

“sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strutturali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui superando la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Come precisato anche con le sentenze n. 1136/2017 e 3792/2018, quando trattasi di prestazione prestata in strutture organizzative altrui, anche di un familiare, il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre anche laddove

“il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista (nella specie, del coniuge), stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio”.

I giudici di merito non hanno fatto buon governo dei principi sopra enunciati ed inoltre si deve ribadire, quanto all’omesso esame della circostanza riguardante la collaborazione, con elargizione di corrispettivo, con altri professionisti del medesimo studio, che non vi è alcun dubbio che trattasi di elemento di fatto decisivo per il giudizio, il cui esame, laddove compiuto, sarebbe stato decisivo per valutare l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

Da quanto appena esposto si evince che nel caso in cui la prestazione venga prestata in strutture organizzative altrui, il requisito dell’autonoma organizzazione, richiesto quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre laddove il professionista responsabile dell’organizzazione di avvalga della collaborazione di un altro professionista, anche senza un formale rapporto di collaborazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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