MINORI E CAMBIO DI RELIGIONE


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Sì al cambio di religione per il minore se non gli reca pregiudizio

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 21916 del 2019

Il Tribunale di primo grado aveva pronunciato la separazione personale di due coniugi, affidando il figlio minore congiuntamente ai due genitori, stabilendo la sua residenza presso la madre e disciplinando il diritto di visita del padre cui ha imposto un assegno mensile di euro 600 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese di istruzione, cura ed educazione.

I giudici avevano rilevato come il padre del minore avesse espresso il proprio dissenso a che il figlio, battezzato nella Chiesa Cattolica, ricevesse dalla madre l’istruzione religiosa propria della dottrina geovista e partecipasse alle relative cerimonie, preferendo che egli esperisca fino alla Cresima il percorso di educazione religiosa e introduzione ai sacramenti della Chiesa Cattolica, così da poter conoscere i fondamenti di tale fede e in età adulta scegliere consapevolmente.

Essendovi contrasto tra i genitori il Tribunale ha chiarito che, ex art. 337 ter c.c., spetta al giudice decidere e pertanto è stato affermato che:

“Pur astenendosi da ogni intento di discriminazione per ragioni religiose deve ritenersi che la scelta paterna sia maggiormente rispondente all’interesse del piccolo, consentendogli più agevolmente la integrazione nel tessuto sociale e culturale del contesto di appartenenza, il quale, benché notoriamente secolarizzato, resta pur sempre di matrice cattolica; pur con il dovuto rispetto per le credenze della madre non può sottacersi la natura settaria della comunità religiosa cui ella aderisce, chiusa in sé stessa e ostile al confronto con qualsivoglia altro interlocutore, essendo legata a una interpretazione formalistica e parziaria di taluni testi vetero-testamentari”.

La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che fosse rispondente all’interesse del minore mantenere l’iniziale scelta comune dei genitori, consentendo al figlio di completare la formazione religiosa cattolica siano al sacramento della Cresima, senza fargli ricevere altri insegnamenti contrastanti.

Il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta aveva chiesto l’accoglimento del ricorso presentato dalla madre del minore, specificando come

“in materia di famiglia fondata sul matrimonio, vige il principio costituzionale secondo cui il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.

Prima ancora tra gli stessi diritti inviolabili dell’uomo si annovera il diritto di libertà religiosa, garantito dall’art. 2 della Costituzione.

Detto diritto di libertà del singolo cui corrisponde un diritto-dovere di ciascun genitore di istruire ed educare i figli, come previsto dal primo comma dell’art. 30 della Costituzione, può incontrare un limite proprio nel pari diritto dell’altro genitore che abbia un credo religioso differente.

Tale contrasto deve essere risolto dal giudice ex artt. 316 e 337 ter c.c. nell’esclusivo interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata

“sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l’adozione di provvedimento limitativi di pratiche o incontri propri di una determinata confessione religiosa, come tali contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo”.

Il principio sopra richiamato è stato espresso dalla Cassazione con la recente pronuncia n. 12954 del 2018 e richiamato anche dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno accolto il ricorso, ritenendo le motivazioni coerenti con la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di affidamento dei figli, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità, in caso di conflitto genitoriale è quello del “superiore interesse del minore, stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata”, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l’adozione di provvedimenti, relativi all’educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, nel caso in cui la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio.

Tuttavia la possibilità di adottare simili provvedimenti restrittivi, in presenza di conflitto tra i due genitori che intendono entrami trasmettere la propria educazione religiosa, non può essere disposta dal giudice sulla base di una astratta valutazione delle religioni cui aderiscono i genitori, né tale possibilità può basarsi sulla considerazione della successiva adesione di uno dei due genitori ad una religione diversa rispetto a quella che precedentemente era seguita e praticata da entrambi  e che originariamente è stata trasmessa al minore, in quanto tale criterio lederebbe il mantenimento di un rapporto paritario con entrambi i genitori.

La Corte di Cassazione infine ha espresso il seguente principio:

“Né deriva che la possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall’accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo e tale accertamento non può che basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore in quanto solo attraverso di esse tale accertamento può essere compiuto”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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