CADUTA NEL GIARDINO CONDOMINIALE E RISARCIMENTO


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Caduta nel giardino condominiale: nessun risarcimento se si conosce bene il luogo

Corte di Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 18319 del 2019

Il caso in questione origina dal ricorso presentato innanzi al Tribunale dall’attrice che, in seguito ad una caduta nel cortile condominiale dove abitava la figlia, aveva riportato diversi traumi.

Nello specifico la donna era caduta a causa del pavimento dissestato, privo di qualsivoglia segnaletica ed in condizioni di scarsa illuminazione.

Il Tribunale, ascoltati i testimoni e acquisite le prove documentali e CTU medico-legale, aveva condannato il condominio convenuto per omesso controllo, vigilanza e custodia delle parti comuni, con riguardo alla presenza sul suolo di buche non facilmente visibili di notte per la mancanza di una adeguata illuminazione, al risarcimento del danno per le spese mediche e danno biologico, escludendo la risarcibilità del danno c.d. esistenziale.

La Corte d’Appello, investita della questione dall’originaria attrice per sentir accogliere anche la domanda di risarcimento del danno esistenziale ed in via incidentale dal condominio per sentir pronunciare il rigetto della domanda, aveva accolto l’appello incidentale del condominio, volto a censurare la sentenza per la mancanza dei presupposti di accoglimento della domanda risarcitoria.

I giudici di merito avevano richiamato una consolidata giurisprudenza, secondo la quale in base all’art. 2051 c.c., l’attrice non aveva fornito prova delle condizioni di pericolosità del luogo, essendo il pavimento costituito da lastroni quadrati ed essendovi in ogni vaso condizioni di visibilità adeguate; mentre vi era prova del fortuito costituito dalla condotta disattenta della danneggiata che conosceva o avrebbe dovuto conoscere lo stato dei luoghi per essere il condominio luogo di abitazione della figlia.

La ricorrente, nell’adire la Corte di Cassazione lamenta che la sentenza impugnata non aveva valutato che la responsabilità per danni da cose in custodia configura una responsabilità per danni conseguenti al dinamismo proprio ed intrinseco della cosa, dipendente dall’insorgere nella stessa di un processo dannoso e che, a fronte di una fattispecie sussumibile all’interno dell’alveo dell’art. 2051 c.c., che pone una responsabilità oggettiva, basata sul solo rapporto di custodia, la decisione non si sarebbe fatta carico di raggiungere la prova del fortuito che avrebbe potuto scriminare la responsabilità del custode.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto i giudici di merito avevano applicato correttamente la disposizione ex art. 2051 c.c. che,

“presupponendo una responsabilità di tipo oggettivo, richiede la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia, richiamando la sola scriminante del fortuito per evitare la responsabilità del custode”.

La Corte d’appello aveva correttamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, pertanto in mancanza di prova del nesso di causalità, la responsabilità ex art. 2052 c.c. non è configurabile.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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