QUANDO LA RELAZIONE FINISCE ED IL DIRITTO DI CONTINUARE A VEDERE I FIGLI DELL’EX

Se la relazione finisce, l’ex ha diritto di vedere i figli della compagna?

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 18149 del 2018

Nel caso in cui due donne abbiamo avuto una relazione, l’ex compagna ha diritto a vedere e a tenere con sé i figli dell’altra?

L’art. 333 c.c. prevede che:

“Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”.

Gli Ermellini hanno disposto che avverso il provvedimento ha regola il diritto di visita dell’ex partner, essendo una decisione priva di ogni carattere di definitività, non è ammissibile il ricorso in Cassazione.

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In merito hanno sancito il seguente principio di diritto:

“I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli art. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti tra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi ei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalla citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per Cassazione”.

Quindi, il decreto con il quale l’autorità giudiziaria assume i provvedimenti convenienti, nell’interesse del soggetto minore, ex art. 333 c.c., ha meramente natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è carente del carattere della definitività, essendo revocabile e reclamabile.

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Ciò è quanto si evince dalla sentenza n. 18149 del 2018 della Corte di Cassazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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