PRATICANTE AVVOCATO E LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

È valida la costituzione in giudizio fatta dal praticante avvocato?

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 18047 del 2019

La sanatoria prevista dall’art. 182 del codice di procedura civile opera per gli atti sottoscritti dal praticante avvocato abilitato ma non ancora iscritto all’albo?

L’articolo 182 c.p.c., nel disciplinare il difetto di rappresentanza o di autorizzazione dispone che:

“Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi .

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda di manleva proposta dal ricorrente per difetto di “ius postulandi

“trattandosi di praticante avvocato abilitato al patrocinio esclusivamente nelle cause di valore non superiore ad euro 25 mila, mentre il valore del procedimento era stato dichiarato ex art. 10 c.p.c. in euro 50mila”.

Gli Ermellini hanno rammentato come:

“l’atto giudiziale di avvocato privo di ius postulandi, in quanto abilitato all’esercizio della professione non è applicabile l’art. 182, secondo comma, c.p.c., allorquando come nella specie la regolarizzazione non avvenga in favore del soggetto o del procuratore già costituito ma si abbia la costituzione in giudizio di soggetto diverso, iscritto all’albo, previo rilascio di mandato speciale, giacché la sanatoria ivi prevista si applica nelle ipotesi di nullità e non anche, come nella specie, viceversa di originaria inesistenza ovvero di nullità assoluta ed insanabile dell’atto”.

Come affermato già in diverse pronunce l’iscrizione all’albo professionale ex artt. 24 r.d.l. n. 1578 del 1933 ha natura costituiva ai fini dell’esercizio della libera professione forense innanzi ai tribunali o alle corti di appello, con la conseguenza che nella vigenza di tale normativa l’atto sottoscritto da un praticante avvocato, non ancora iscritto all’albo professionale degli avvocati è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento, avendo ad oggetto la violazione di norme di ordine pubblico attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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