PECULATO PER IL CARABINIERE CHE UTILIZZA L’AUTO DI SERVIZIO PER ESIGENZE PERSONALI

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 2006 del 2019 ha chiarito che integra il delitto di peculato d’uso la condotta del carabiniere che utilizzi l’auto di servizio per esigenze personali.

L’articolo 314 del c.p. che disciplina il peculato dispone che:

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

L’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello che, in parziale riforma della sentenza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di primo grado che lo aveva dichiarato colpevole del reato di peculato d’uso per aver utilizzato l’autovettura dell’amministrazione, condannandolo alla pena sospesa di dieci mesi di reclusione, aveva disposto la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

Il ricorrente, in qualità di Maresciallo capo dei Carabinieri, era stato ritenuto responsabile di aver utilizzato l’automobile di servizio, di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio, per ragioni personali, e al momento di fornire spiegazioni aveva fornito due atti falsi: un invito per la presentazione a rendere interrogatorio di persona sottoposta ad indagini destinato ad un legale quale difensore di un indagato, su delega dell’autorità giudiziaria, e della conseguente relata di notifica di detto atto provvisto di fede privilegiata, a cui era stata apposta la falsa attestazione di ricezione del destinatario.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’indagato, in quanto manifestamente infondato.

La Corte territoriale aveva ben chiarito che l’utilizzo contestato della vettura di servizio, non era sorretto da alcuna finalità istituzionale, come ammesso dallo stesso ricorrente al proprio superiore gerarchico nel momento in cui era stato scoperto a falsificare gli atti di cui sopra.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“integra il delitto di peculato d’uso la condotta dell’appartenente ad una forza di polizia che utilizzi l’auto di servizio per esigenze personali”.

Tale affermazione è corretta in quanto non può esigersi l’esatta qualificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all’amministrazione che non può spingersi sino a richiedere un giudizio di valore che si presenti incompatibile con la medesima fattispecie penale che punisce il semplice uso del bene.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14040 del 2015 ha stabilito che:

“in ipotesi di reiterazione di condotte, pur non sussistendo la possibilità che la fattispecie possa integrare la differente fattispecie di cui all’art. 314 c.p., comma 1, la reiterazione dell’utilizzo del bene comporta la pluralità di reati ex art. 314 c.p., comma 2, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione”.

Tale principio smentisce quanto sostenuto dal ricorrente, ossia la necessità di una reiterazione della condotta a fini dell’integrazione del reato.

Inoltre i giudici concordano nel non ritenere nel caso di specie applicabile la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis del codice penale, in ragione della qualifica del soggetto agente e dalla reiterazione dei delitti. L’articolo 131-bis c.p. dispone che:

“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER