PARCHEGGIO GRATUITO AI SOLI DISABILI MUNITI DI PATENTE?


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Discriminazione da parte del Comune concedere il parcheggio gratuito ai soli disabili muniti di patente

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 24936 del 2019

La Corte d’Appello aveva rigettato l’appello proposto dall’Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, confermando l’ordinanza con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda riguardante la concessione dello “spazio auto di sosta personale”, rigettando altresì le restanti domande relative all’omessa previsione da parte del regolamento Comunale, per i disabili non provvisti di patente e auto, di usufruire del permesso gratuito di sosta nei parcheggi delimitati dalle strisce blu, ove non vi siano spazi disponibili che il Comune prevede per i disabili.

Secondo i giudici di merito non era configurabile alcuna discriminazione, rispondendo la disciplina comunale a criteri di equilibrio e ragionevolezza e tenendo conto di situazioni ed esigenze differenti in capo ai disabili, proprio perché questa categoria di persone non risulta frequentare il centro con una certa frequenza e in ogni caso, l’esborso di danaro per il pagamento di un parcheggio non sarebbe consistente rispetto alle ordinarie capacità economiche.

Gli Ermellini, intervenuti sul punto hanno accolto il ricorso, evidenziando come la Corte d’Appello avesse ritenuto non discriminatoria la condotta posta in essere dal Comune che aveva previsto solamente in favore degli invalidi muniti di patente di guida e proprietari di autoveicolo uno speciale permesso gratuito per la sosta sulle strisce blu in centro cittadino, ove i posti riservati per gli invalidi siano occupati, senza alcun tipo di limitazione, che invece era stata introdotta per i titolari di contrassegno invalidi non muniti di patenti né proprietari di veicoli, i quali potevano fruire di analogo permesso solamente se in grado di documentare esigenze di spostamento per raggiungere il posto di lavoro o strutture sanitarie.

La Corte di cassazione, nel disattendere la decisione impugnata ha rammentato che l’agevolazione economica della gratuità della sosta, concessa ai disabili rappresenta un incentivo per indurre gli stessi a condurre una vita di relazione assimilabile alle persone normodotate.

Tuttavia il Comune, nel concedere i pass gratuiti solamente ad una determinata cerchia di persone ha contestualmente posto in essere una condotta discriminatoria indiretta ai danni dei disabili non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo, che necessitano per i loro spostamenti del necessario ausilio di un familiare, i quali

“possono fruire dello stesso permesso solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura”.

Tale previsione è discriminatoria nei confronti di quest’ultima categoria di disabili, non reputandosi meritevole di tutela l’accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale.

In base all’articolo 2, comma 3 della L. n. 67 del 2006

“si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”.

Dott.ssa Benedetta Cacace                  

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