NULLI GLI ATTI GIUDIZIARI NOTIFICATI A MEZZO POSTA PRIVATA


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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 299 del 2020 hanno chiarito che la notifica di un atto giudiziario eseguita a mezzo posta privata è nulla.

Nel caso di specie una società aveva impugnato con ricorso, notificato a mezzo di servizio postale privato, l’avviso di liquidazione con il quale l’amministrazione finanziaria aveva rettificato ai fini dell’imposta di registro il valore dell’immobile acquistato l’anno prima dalla società.

La CTP aveva disposto l’annullamento dell’avviso di liquidazione e la CTR aveva respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ritenendo tardiva l’eccezione d’inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo.

Quello che ci si chiede è se la notificazione del ricorso introduttivo, effettuata a mezzo di servizio postale privato, sia valida o meno.

Le Sezioni Unite, intervenute sulla questione hanno sottolineato, facendo perno sulla previsione dell’art. 30 della legge delega n. 413 del 1991che non vi è alcun motivo logico o giuridico per differenziare il regime della notificazione diretta a mezzo raccomandata postale dall’ordinaria notificazione tramite ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale.

Pertanto, non vi è alcun dubbio che le notificazioni dirette a mezzo raccomandata postale dei ricorso in materia tributaria rientrino nella riserva al fornitore del servizio universale contemplata dall’art. 4 del d.lgs. n. 261/99.

La vicenda in esame risale a prima dell’anno 2008, anteriormente all’adozione del d.lgs. n. 58/11 ma dopo la pubblicazione della direttiva n. 2008/6/CE.

La direttiva n. 97/67/CE, anche se aveva avviato la graduale liberalizzazione del mercato dei servizi postali, aveva altresì riconosciuto agli Stati membri la possibilità di riservare al fornitore o ai fornitori del servizio universale

“la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna”,

consentendo di scegliere

“gli organismi responsabili per il servizio di corrispondenza registrata cui si ricorre nell’ambito di procedure giudiziarie o amministrative conformemente alla legislazione nazionale”;

prevedeva anche che

“le disposizioni dell’articolo 7 lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di provvedere al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie conformemente alla loro legislazione nazionale”.


Con l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE si è ritenuto

“opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale”.

Pertanto con l’articolo 7 della direttiva n. 97/67/CE il legislatore dell’Unione Europea ha statuito che

“gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali”.

La concessione di tali diritti all’operatore designato è scomparsa dal novero delle opzioni esplicitamente autorizzate per il finanziamento del settore universale.

Il d.lgs. n. 261 del 1999 ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva n. 97/67/CE ed ha riconosciuto come fornitore del servizio universale

“l’organismo che gestisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale”,

riservandogli

“la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa”.

L’articolo 4 del sopra citato d.lgs ha chiarito che per esigenze di ordine pubblico si doveva riservare in via esclusiva al fornitore del servizio universale i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari.

L’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 57, della l. n. 4 agosto 2017, n. 124 vi è stata l’abrogazione de suddetto articolo 4 e all’art. 5, secondo comma è stato previsto che:

“il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi”.

Precedentemente alla novella del 2017 l’operatore di posta privata non rivestiva, a differenza del fornitore del servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, pertanto gli atti da lui redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso.

La necessità di assicurare l’effettività della funzione probatoria dell’invio raccomandato rappresenta l’esigenza di ordine pubblico che sostiene la scelta di riservare in via esclusiva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati concernenti le procedure giudiziarie.

In definitiva, le Sezioni Unite hanno espresso i seguenti principi di diritto:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017”.

“La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per il raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rilava ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.

Avv. Tania Busetto

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