NO AL RIMBORSO SPESE ED ALLE INDENNITÀ DI TRASFERTA PER IL GRATUITO PATROCINIO

Il gratuito patrocinio non copre le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale: tale principio viene ribadito dall’ordinanza del 05-07-2018, n. 17656 della Cass. civ. Sez. II

Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha il diritto di nominare un difensore ed un consulente di parte. Questi possono anche non operare all’interno del distretto di corte di appello ove è in corso il giudizio. Si deve però rammentare che tale  patrocinio non copre le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

La ratio di tale dettato normativo sta nella necessità di contemperare il contenimento della spesa pubblica ed il diritto del singolo a scegliere liberamente il proprio difensore.

Inoltre sussiste incompatibilità fra l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il fatto di essere assistiti da più di un difensore,

“[…] con la conseguenza che, quindi, il diritto al compenso spetta solo all’unico avvocato del soggetto interessato. Tale avvocato, perciò, diviene il soggetto titolato in via esclusiva ad interagire con la Pubblica Amministrazione con riferimento a tutti i profili che interessano il suddetto patrocinio a spese dello Stato.”

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Tutto ciò è quanto ribadito dall’ordinanza n.17656 dello scorso 5 luglio emessa dalla Corte di Cassazione civle, sez. II, riportandosi a quanto  già affermato dalla stessa Corte con pronuncia n. 22178 del 2009 ed alla  normativa in essere.

Il quadro normativo

L’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 prescrive che

“L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”.

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L’art. 102 del D.P.R. n. 115 del 2002, dispone che

“Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.

Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali”.

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Ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. n. 115 del 2002

“L’ammissione al patrocinio è esclusa:

a) per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; (99)
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all’articolo 100.”

Avv. Tania Busetto


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