IL LINCIAGGIO SU FACEBOOK E’ STALKING?

La Corte di Cassazione ha stabilito che il linciaggio via Facebook è stalking

L’attitudine dannosa del comportamento è quella di diffondere tra i fruitori della rete dai dannosi e fonte di inquietudine per la vittima.

I messaggi e i filmati postati sui social sono idonei ad integrare l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori.

Con la sentenza in oggetto, la numero 57764 del 2017 la Corte di Cassazione ha disposto che l’attitudine dannose della condotta non è tanto

“quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa”.

Il caso di specie:

Il caso di specie origina dall’apertura, da parte dell’imputato, di un profilo Facebook dedicato a postare foto, video e commenti con riferimenti, impliciti ed espliciti, ad una domma, sua ex amante.

Sostanzialmente per l’uomo si trattava di una vendetta rispetto alla scelta della vittima di rivelare la loro relazione clandestina alla moglie.

Tuttavia, questa vendetta gli è costata una condanna penale per atti persecutori, confermata definitivamente anche in sede di legittimità.

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Secondo i giudici della Corte di Cassazione, infatti, non meritano alcun accoglimento le doglienze circa l’attitudine dannosa del comportamento contestato.

Nel caso in oggetto, a nulla rileva la circostanza che la donna poteva ignorare le foto, i video e i commenti non accedendo al proprio profilo social, dato che l’attitudine dannosa è riconducibile alla pubblicizzazione di quei contenuti.

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Inoltre, posto che l’apertura di una pagine su Facebook o su altro social network rappresenta solamente una delle modalità con le quali si estrinseca la condotta persecutoria dell’uomo e che durante il giudizio di merito sono stati provati sia lo stato d’ansia che il mutamento delle abitudini di vita della vittima, la condanna per stalking rimane.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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